- Il vettore contestava 96.382,84 euro di rifornimenti non autorizzati, compresi in fatture per complessivi 137.277,39 euro.
- Secondo la Corte, il contratto poneva a carico dell’impresa il rischio delle operazioni effettuate prima della segnalazione di smarrimenti o utilizzi impropri.
- La società non disponeva di un registro completo delle carte e alcune venivano lasciate all’interno dei veicoli.
Carte senza un registro completo degli utilizzatori
Il procedimento riguardava un’impresa di trasporto olandese che utilizzava carte carburante fornite da operatori specializzati. Nella sentenza pubblicata, i nomi delle parti sono stati omessi.
Nel 2022 il vettore ha scoperto che alcune carte intestate alla società erano state utilizzate da persone non autorizzate. L’esistenza delle operazioni illecite non era al centro della controversia: la questione decisiva era stabilire quale delle parti dovesse sopportarne le conseguenze economiche.
Dagli atti processuali sono emerse diverse carenze nella gestione interna delle carte. Secondo quanto rilevato dai giudici, l’impresa non disponeva di un registro affidabile che permettesse di sapere a chi fosse assegnata ciascuna carta e dove fosse custodita. Alcune risultavano scomparse senza che l’assenza fosse stata segnalata, alcuni autisti ne avevano più di una e altre venivano lasciate all’interno dei veicoli.
Si trattava di circostanze rilevanti alla luce delle condizioni contrattuali, che imponevano al cliente di custodire le carte in modo sicuro. Non era consentito lasciarle nei mezzi né consegnarle a terzi; anche i codici PIN dovevano essere adeguatamente protetti.
Il vettore riceveva inoltre fatture settimanali e disponeva di un portale online attraverso il quale poteva verificare le singole transazioni. Secondo la Corte, l’impresa avrebbe dovuto almeno mantenere un elenco aggiornato degli utilizzatori, stabilire regole chiare per la custodia delle carte e controllare periodicamente i rifornimenti.
Contestati oltre 96mila euro di rifornimenti
Il gestore delle carte aveva emesso fatture per complessivi 137.277,39 euro. Di questa somma, il vettore contestava 96.382,84 euro, sostenendo che i relativi rifornimenti non fossero stati effettuati dai propri dipendenti.
La società sosteneva inoltre che il gestore fosse venuto meno ai propri obblighi di diligenza, non avendola avvertita della presenza di transazioni anomale. Nel procedimento era stato anche ipotizzato un possibile coinvolgimento di persone legate al fornitore delle carte.
Secondo i giudici, tuttavia, tali accuse non erano state sufficientemente dimostrate. La ricostruzione del vettore presentava inoltre alcune incongruenze sull’entità dell’utilizzo illecito. Nel corso del procedimento l’azienda aveva fatto riferimento a dieci carte e a perdite superiori a 96mila euro, mentre nella denuncia presentata alla polizia risultavano indicate tre carte e una stima dei danni sensibilmente inferiore.
Il contratto poneva il rischio a carico del cliente
A risultare decisive sono state le condizioni generali del contratto.
Le clausole prevedevano che l’utilizzatore fosse responsabile delle operazioni effettuate con la carta e il relativo PIN. In caso di smarrimento, furto o utilizzo improprio, le transazioni rimanevano a carico del cliente fino alla segnalazione dell’accaduto al gestore.
La Corte ha sottolineato che l’accordo era stato concluso tra due operatori professionali e che, secondo i giudici, le disposizioni applicabili non lasciavano spazio a interpretazioni tali da trasferire sul fornitore delle carte le conseguenze economiche delle operazioni non autorizzate.
I giudici non hanno inoltre individuato elementi sufficienti per ritenere che il gestore avesse agito con negligenza. Le principali carenze emerse dagli atti sono state invece ricondotte alla gestione delle carte da parte dell’impresa di trasporto.
Il ricorso è stato quindi respinto e la decisione precedente confermata. Il vettore dovrà pagare l’intero importo delle fatture e sostenere anche 4.755 euro di spese relative al giudizio d’appello.
Cosa insegna il caso alle imprese di trasporto
La decisione non significa che un’impresa di trasporto debba automaticamente sostenere qualsiasi perdita derivante dall’uso fraudolento di una carta carburante. La ripartizione della responsabilità dipende dalle clausole contrattuali, dal comportamento delle parti e dalle circostanze concrete in cui si verifica l’utilizzo non autorizzato.
Il caso mostra tuttavia quanto la gestione interna delle carte possa assumere rilievo anche in un successivo contenzioso. Dimostrare che un rifornimento non è stato effettuato da un dipendente può non essere sufficiente per contestarne il costo, soprattutto quando il contratto attribuisce al cliente il rischio delle operazioni effettuate prima della segnalazione.
Per le imprese, le carte carburante richiedono quindi procedure di controllo paragonabili a quelle adottate per gli altri strumenti di pagamento aziendali. Un registro aggiornato delle assegnazioni, regole chiare sulla custodia, la protezione dei PIN, limiti operativi, sistemi di notifica e verifiche periodiche delle transazioni possono contribuire a individuare più rapidamente eventuali anomalie.
Altrettanto importante è la tempestività della reazione: quando una carta risulta smarrita, utilizzata in modo anomalo o non più sotto il controllo dell’utilizzatore autorizzato, la segnalazione e il blocco immediato possono limitare non soltanto l’entità della frode, ma anche il rischio economico che resta a carico dell’impresa.









