L’accordo provvisorio UE–Mercosur consente di richiedere un trattamento tariffario preferenziale negli scambi con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Per ottenere davvero le aliquote ridotte, però, l’importatore deve rispettare precisi requisiti formali e dimostrare correttamente l’origine delle merci.
Nelle dichiarazioni doganali andranno indicati i codici corretti di preferenza e di documentazione, incluso il codice U126 per le prove di origine. Inoltre compariranno nuove codifiche collegate all’area Mercosur. Sulla carta è tutto lineare; sul campo, invece, il livello di attenzione richiesto può aumentare sensibilmente.
Preferenza anche dopo lo svincolo: c’è tempo, ma non infinito
Una novità operativa è la possibilità di chiedere il trattamento preferenziale anche dopo lo svincolo dell’importazione. Se al momento dell’immissione in libera pratica non è stata richiesta la preferenza, l’importatore può farlo successivamente, entro due anni dalla data di introduzione delle merci. È un’opzione utile, ad esempio, quando il documento di origine arriva in ritardo, va rettificato oppure quando le merci sono state vincolate a regimi speciali, come il deposito doganale.
Non va però considerata una scorciatoia comoda: intervenire sulle dichiarazioni a posteriori, di norma, aumenta la probabilità di controlli e richieste di chiarimento da parte della dogana.
Origine: nel Mercosur non esiste (ancora) un modello unico
Per molte imprese la sorpresa più grande potrebbe essere questa: i Paesi Mercosur non hanno introdotto una modalità armonizzata e identica per attestare l’origine.
In alcuni Stati sono accettate due forme di prova, in altri una sola. Argentina, Brasile e Uruguay ammettono sia la dichiarazione standard dell’esportatore sia una forma transitoria di “certificato di origine”. Il Paraguay, almeno per ora, ha scelto di basarsi esclusivamente sul certificato di origine.
Quello che sembra un dettaglio tecnico può trasformarsi in un problema concreto.
Se, ad esempio, per merce originaria del Paraguay viene presentato il documento sbagliato, l’autorità può negare l’applicazione del dazio preferenziale.
In pratica, questo può tradursi in:
• pagamento di dazi aggiuntivi,
• addebito di interessi,
• apertura di una procedura di verifica,
• tempi di sdoganamento più lunghi.
Documenti di origine: meno margini di tolleranza su forma e contenuti
Il nuovo impianto alza in modo significativo il livello di formalizzazione richiesto nella documentazione.
Gli esportatori dei Paesi Mercosur dovranno indicare specifici numeri identificativi, per esempio:
• CUIT – Argentina,
• CNPJ – Brasile,
• RUT – Uruguay.
Le autorità doganali possono verificarli attraverso registri elettronici nazionali.
Conta anche come viene indicata l’origine nei testi. Nei documenti vanno usate le diciture generali “Unione europea” o “Mercosur”, senza citare i singoli Paesi (ad esempio Polonia o Brasile). Può sembrare un particolare marginale, ma nella realtà può bastare per far contestare la pratica in dogana.
Attenzione extra per merci in transito, in deposito e nelle zone franche
L’accordo prevede anche regole transitorie per le merci che, al momento dell’entrata in applicazione, erano già in transito, in depositi doganali o in zone franche. In questi casi la preferenza può essere richiesta fino a sei mesi dall’inizio dell’applicazione dell’accordo.
Operativamente significa intensificare il presidio sulle importazioni via mare e sulle movimentazioni gestite tramite procedure speciali.
I documenti di origine diventano uno strumento di gestione del rischio
Per anni, la documentazione d’origine è stata trattata come un adempimento finale, quasi una casella da spuntare a fine processo logistico. Con le regole UE–Mercosur il messaggio è diverso: la dogana guarderà a questi aspetti con maggiore attenzione.
Il rischio non riguarda solo la corretta qualificazione dell’origine del prodotto. I controlli possono estendersi alla coerenza dei documenti, alla correttezza dei numeri identificativi dell’esportatore, all’uso dei modelli previsti e all’allineamento dei dati tra fatture, documenti commerciali e dichiarazione doganale. Per molte aziende, introdurre verifiche interne sui documenti di origine prima dello sdoganamento può diventare non solo una buona prassi, ma un modo concreto per ridurre l’esposizione ai rischi doganali.
Cosa dovrebbero tenere a mente gli importatori
L’accordo UE–Mercosur apre opportunità reali di riduzione dei dazi, ma introduce anche nuovi obblighi documentali e un livello di compliance più delicato. Il risultato, nella pratica, dipenderà non solo dalla conoscenza delle regole di origine, ma dalla capacità di presentare il documento corretto e di gestire le differenze operative tra i singoli Paesi Mercosur. Nel nuovo scenario, anche un errore formale apparentemente minimo può portare alla perdita della preferenza, a importi aggiuntivi dovuti e a un aumento dei controlli doganali.
Chi è l’autrice:
Dr Izabella Tymińska, esperta doganale, specialista in diritto e commercio estero. Offre servizi di consulenza in materia di normative doganale, importazione ed esportazione di beni e servizi, oltre che analisi finanziaria ed economica dei contratti internazionali. Si occupa soprattutto di casi complessi e non standard. In passato è stata dipendente di lungo corso dell’Ufficio Dogane e ha maturato anche molti anni di esperienza in aziende di logistica e spedizioni, arrivando a ricoprire ruoli nel consiglio di amministrazione. Insegna presso la War Studies Academy di Varsavia, all’Istituto di Logistica (Facoltà di Management e Command). Ha inoltre tenuto corsi all’Università ALMAMER di Varsavia, alla Higher School of Customs and Logistics e alla University of Technology and Commerce. È laureata in Economia, Logistica, Relazioni internazionali, Management ed Economia della difesa.









