Un controllo della polizia tedesca su un mezzo pesante fermato lungo l’autostrada A6 ha riaperto una questione che interessa migliaia di autisti e imprese di trasporto internazionale: fino a che punto i dati registrati dal tachigrafo possono essere utilizzati per contestare un eccesso di velocità?
L’episodio si è verificato nei pressi di Sinsheim, dove una pattuglia è intervenuta dopo alcune segnalazioni secondo cui un camion avrebbe attraversato un tratto di cantiere a circa 140 km/h. Durante il controllo, gli agenti hanno analizzato le registrazioni del tachigrafo digitale che, secondo quanto riferito dalla polizia, avrebbero evidenziato picchi fino a 156 km/h.
L’indagine, tuttavia, non riguarda soltanto la velocità. Gli investigatori ipotizzano anche una possibile manomissione del tachigrafo, circostanza che potrebbe configurare violazioni ben più gravi rispetto al semplice superamento dei limiti. Patente di guida, carta del conducente e chiavi del veicolo sono state sequestrate nell’ambito degli accertamenti.
Italia: il tachigrafo, da solo, non basta
Il caso richiama un dibattito giuridico che negli ultimi anni ha interessato anche l’Italia.
A metà giugno il Tribunale di Brindisi ha annullato una sanzione elevata nei confronti di un camionista perché fondata esclusivamente sulla stampa del tachigrafo digitale. Nella decisione il giudice ha ricordato che il dispositivo è stato introdotto per verificare tempi di guida, pause e riposi previsti dal Regolamento (UE) n. 165/2014 e non come strumento destinato all’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.
In assenza di ulteriori elementi probatori, come una rilevazione effettuata mediante autovelox o altri dispositivi omologati, la stampa del tachigrafo non è stata ritenuta sufficiente per attribuire con certezza l’infrazione al conducente.
La questione, però, resta aperta. La giurisprudenza italiana non è univoca e, in altre pronunce, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che le registrazioni del tachigrafo possono essere utilizzate come elemento di prova, purché inserite in un quadro probatorio più ampio.
Il richiamo della Commissione europea
L’evoluzione dell’orientamento italiano è legata anche all’intervento della Commissione europea.
Nel 2020 Bruxelles ha contestato la normativa nazionale che consentiva di irrogare sanzioni basandosi esclusivamente sui dati del tachigrafo. Secondo la Commissione, questa interpretazione contrasta con il Regolamento (UE) n. 165/2014, poiché il tachigrafo ha come finalità principale il controllo dell’attività lavorativa dei conducenti professionali e non la sostituzione dei sistemi di rilevazione della velocità.
La Commissione ha quindi invitato l’Italia ad adeguare la disciplina, prospettando, in caso contrario, il possibile coinvolgimento della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Polonia: niente sanzioni automatiche
Anche la Polonia esclude l’utilizzo sistematico delle registrazioni storiche del tachigrafo per contestare eccessi di velocità.
L’Ispettorato del trasporto stradale non emette multe basate esclusivamente sulla curva di velocità registrata dal dispositivo, poiché il dato non consente di stabilire con precisione dove sia avvenuta la presunta violazione, quale limite fosse in vigore e quali fossero le condizioni della circolazione.
Il Ministero delle Infrastrutture ha più volte confermato che non verrà introdotto un sistema di sanzioni “a posteriori” fondato unicamente sui dati del tachigrafo.
Ciò non significa che tali informazioni siano prive di utilità. Le registrazioni possono infatti contribuire alla ricostruzione di incidenti stradali oppure documentare eventi di overspeed, ossia situazioni nelle quali il veicolo procede oltre il limitatore di velocità per un periodo superiore a un minuto.
Germania: prova ammissibile, ma serve il contesto
L’approccio tedesco è differente e, sotto il profilo processuale, più favorevole all’utilizzo delle registrazioni del tachigrafo.
La giurisprudenza di diversi tribunali regionali superiori, tra cui OLG Hamm e OLG Köln, ammette da tempo che tali dati possano essere utilizzati come elemento probatorio nei procedimenti per eccesso di velocità. Le decisioni precisano inoltre che l’eventuale mancato aggiornamento della verifica periodica del dispositivo non elimina automaticamente il valore della prova, fermo restando l’obbligo di applicare un margine di tolleranza a favore del conducente.
Questo orientamento, tuttavia, non implica che le autorità tedesche effettuino controlli sistematici sui tachigrafi per contestare violazioni avvenute in passato. Anche in Germania, infatti, la sola registrazione della velocità non consente di stabilire quale fosse il limite vigente nel punto in cui il veicolo transitava né di ricostruire, da sola, tutte le circostanze dell’episodio.
Il caso della A6 va oltre il dato di velocità
L’episodio avvenuto sulla A6 mostra come il contesto resti determinante nell’utilizzo dei dati del tachigrafo.
Nel procedimento avviato dalla polizia tedesca, la registrazione della velocità rappresenterebbe soltanto uno degli elementi raccolti dagli investigatori. Alle registrazioni si aggiungono infatti le segnalazioni dei testimoni e gli accertamenti sulla presunta alterazione del dispositivo, circostanza che potrebbe assumere un rilievo ben più significativo della velocità registrata.
La vicenda conferma quindi che il tachigrafo non costituisce, di per sé, una prova automatica dell’eccesso di velocità. La sua efficacia probatoria continua a dipendere dalla normativa nazionale, dall’orientamento dei tribunali e, soprattutto, dall’insieme degli elementi raccolti durante le indagini.









