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Il Tribunale di Brindisi: il tachigrafo digitale non equivale a un autovelox

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Il tachigrafo digitale non può essere trattato come un autovelox quando si contesta un eccesso di velocità. Lo ha stabilito il Tribunale di Brindisi che, con una decisione del 15 giugno 2026, ha accolto il ricorso di un autista di camion e annullato la sanzione elevata dalla Polizia Stradale.

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Secondo la ricostruzione di Trasporti-Italia, il caso nasce da un verbale redatto il 18 settembre 2025. Al conducente veniva contestata la violazione dell’articolo 142 del Codice della strada, relativo ai limiti di velocità. La multa era basata esclusivamente sui dati registrati dal tachigrafo digitale installato sul veicolo.

Il giudice ha però adottato un’impostazione diversa. Nella motivazione si sottolinea che il tachigrafo è progettato principalmente per registrare e consentire i controlli su tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali, e non per sostituire gli strumenti di rilevazione della velocità previsti per gli accertamenti su strada. A supporto di questa lettura viene richiamato anche il Regolamento (UE) 165/2014, che disciplina utilizzo e requisiti dei tachigrafi.

In sostanza, secondo la sentenza il tachigrafo non può essere utilizzato come strumento “automatico” per accertare in via ordinaria il superamento dei limiti di velocità. Su queste basi, la sanzione è stata annullata.

La decisione potrebbe tuttavia riaccendere il dibattito sull’utilizzabilità dei dati del tachigrafo nelle contestazioni per eccesso di velocità. Trasporti-Italia ricorda infatti che la Corte di Cassazione, in una pronuncia del 2026, aveva già indicato che tali dati possono, in determinate circostanze, essere impiegati per confermare il superamento dei limiti da parte dei mezzi pesanti.

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