Un controllo stradale nei pressi di Sala, nella Svezia centrale, si è concluso con l’immobilizzazione di un camion e una pesante sanzione per il vettore lituano proprietario del mezzo. A far emergere la vicenda è stata la testimonianza del conducente, originario del Tagikistan, che ha riferito agli agenti di vivere stabilmente nella cabina del camion da circa sette mesi.
L’episodio, riportato dalla testata specializzata svedese Proffs, solleva interrogativi non soltanto sul rispetto dei periodi di riposo, ma anche sull’organizzazione del lavoro e sugli obblighi previsti dal Pacchetto mobilità dell’Unione europea.
Il camionista ignora due alt della polizia
Il controllo è iniziato quando gli agenti dell’unità specializzata nel trasporto stradale di Västerås hanno individuato un autoarticolato di un’impresa lituana nei pressi di Sala.
Il conducente non si è fermato al primo ordine degli agenti. Inizialmente, la pattuglia ha ipotizzato che non avesse notato il segnale. Al secondo tentativo, il camion ha rallentato, ma ha superato il veicolo della polizia e ha proseguito verso est.
Soltanto al terzo ordine di arresto gli agenti sono riusciti a fermare il mezzo, lungo un tratto di strada che attraversa una zona boschiva tra Sala e Heby.
Durante il successivo controllo, il conducente ha ammesso di aver compreso anche i precedenti segnali di arresto.
Da marzo 2026 sempre in cabina: la scoperta durante il controllo
Gli agenti hanno esaminato la documentazione del trasporto, le autorizzazioni e i dati del tachigrafo. È stato però il colloquio con il conducente a far emergere l’aspetto più preoccupante della vicenda.
L’autista ha dichiarato di vivere nella cabina del camion da quando aveva lasciato la Lituania, nel marzo 2026, e di non aver mai trascorso la notte in una struttura ricettiva durante quel periodo.
Roger Ogemar, ispettore svedese specializzato nei controlli del trasporto stradale, ha riferito a Proffs che al conducente non sarebbe mai stato consentito di pernottare in albergo.
Secondo l’ispettore, situazioni analoghe vengono riscontrate anche presso imprese di autotrasporto lituane che impiegano conducenti provenienti da Paesi extra UE.
Al termine degli accertamenti, al vettore è stata contestata una violazione che ha comportato una sanzione di 80.000 corone svedesi, equivalenti a circa 7.300 euro.
La vicenda pone una questione centrale per il settore: quando è consentito dormire nella cabina del camion e quali obblighi deve rispettare l’impresa per garantire condizioni di riposo adeguate?
Riposo settimanale in cabina: cosa vieta il Pacchetto mobilità
La normativa europea non vieta in assoluto ai camionisti di dormire nel veicolo. La distinzione riguarda soprattutto la durata e la tipologia del periodo di riposo.
L’articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 561/2006, modificato dal Pacchetto mobilità, stabilisce che il riposo settimanale regolare di almeno 45 ore non può essere effettuato all’interno del camion.
Lo stesso divieto riguarda i periodi di riposo settimanale superiori a 45 ore effettuati per compensare precedenti riduzioni.
Il conducente può invece trascorrere in cabina il riposo giornaliero e quello settimanale ridotto, purché il veicolo sia fermo e disponga di una sistemazione adeguata per dormire.
Per il riposo settimanale regolare è necessario utilizzare un alloggio idoneo, dotato di adeguati servizi igienici, condizioni appropriate per il pernottamento e sufficiente riservatezza.
La Commissione europea ha chiarito che non deve trattarsi necessariamente di un albergo: sono ammesse anche altre soluzioni, come motel, appartamenti in affitto o abitazioni private, purché rispettino tali requisiti.
Per i conducenti dipendenti, le spese dell’alloggio fuori dal veicolo devono essere sostenute dal datore di lavoro.
Come viene accertata la violazione?
La Commissione europea precisa inoltre che, durante un controllo stradale, le autorità non possono obbligare il conducente a esibire fatture alberghiere o altri documenti per dimostrare dove abbia trascorso i precedenti riposi settimanali regolari.
Secondo i chiarimenti dell’esecutivo europeo, la violazione del divieto di riposo settimanale regolare in cabina può essere sanzionata quando viene accertata durante il controllo.
Nel caso svedese, il resoconto pubblicato da Proffs non precisa nel dettaglio gli elementi probatori o la specifica base giuridica utilizzati per determinare la sanzione.
Il divieto di effettuare il riposo settimanale regolare nel veicolo si applica anche ai conducenti autonomi. In questo caso, tuttavia, il costo dell’alloggio resta a carico del lavoratore autonomo.
Sette mesi all’estero: l’impresa doveva organizzare il rientro?
La permanenza del conducente all’estero dal marzo 2026 solleva un’altra questione: il rispetto delle disposizioni europee sul rientro periodico degli autisti.
L’articolo 8, paragrafo 8 bis, del regolamento (CE) n. 561/2006 impone alle imprese di organizzare il lavoro in modo da consentire ai conducenti dipendenti di rientrare almeno una volta ogni quattro settimane nel luogo di residenza oppure nel centro operativo dell’azienda presso il quale sono normalmente basati.
Per i conducenti impegnati in trasporti internazionali che effettuano due riposi settimanali ridotti consecutivi, la possibilità di rientro deve essere garantita entro tre settimane.
Questo obbligo, tuttavia, non significa che l’autista sia sempre tenuto a tornare a casa.
La Commissione europea chiarisce che il conducente conserva la libertà di scegliere dove trascorrere il proprio periodo di riposo, anche decidendo di rimanere all’estero.
L’obbligo dell’impresa consiste nel predisporre concretamente la possibilità di rientro, non nell’imporre al dipendente di usufruirne in ogni circostanza.
La sentenza della Corte di giustizia del 2024
Con la sentenza del 4 ottobre 2024 nelle cause riunite C-541/20–C-555/20, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che un’impresa può essere esonerata dall’organizzazione di uno specifico rientro se il conducente comunica, individualmente, di non voler usufruire di tale possibilità.
Non è invece sufficiente una rinuncia preventiva e generica, per esempio contenuta nel contratto di lavoro.
L’impresa deve poter dimostrare di aver organizzato il lavoro nel rispetto delle disposizioni europee. A questo scopo possono essere utilizzati i dati del tachigrafo, i turni di servizio, i biglietti di viaggio e altri documenti pertinenti.
Quando il rientro viene organizzato, i relativi costi devono essere sostenuti dall’azienda.
Nel caso del vettore lituano fermato in Svezia, non è noto se il conducente avesse ricevuto concrete possibilità di rientrare nel proprio luogo di residenza o presso il centro operativo dell’impresa, né se avesse eventualmente scelto di rinunciarvi.
La permanenza all’estero per sette mesi, da sola, non dimostra quindi una violazione dell’obbligo di rientro.
Resta invece distinta la questione delle condizioni di riposo e dell’obbligo di garantire un alloggio adeguato per i riposi settimanali regolari.
Va inoltre ricordato che l’obbligo di rientro del conducente non deve essere confuso con quello relativo al rientro del veicolo ogni otto settimane, disposizione annullata dalla Corte di giustizia dell’UE nell’ottobre 2024.
Camion immobilizzato, sanzione pagata dopo un’ora
Al termine degli accertamenti, gli agenti svedesi hanno disposto l’immobilizzazione del camion mediante un apposito dispositivo di blocco, impedendone la ripartenza fino all’adempimento delle condizioni richieste.
Il fermo è durato poco.
Secondo quanto riferito dall’ispettore Roger Ogemar, il vettore lituano ha versato l’intero importo della sanzione appena un’ora dopo l’immobilizzazione del mezzo, senza sollevare ulteriori domande.
Il caso richiama l’attenzione su uno dei problemi più delicati dell’autotrasporto internazionale: garantire che l’organizzazione dei trasporti e la pressione sui costi non compromettano il rispetto dei tempi di riposo e delle condizioni di lavoro dei conducenti.









