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L’UE chiarisce i controlli del tachigrafo

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Un nuovo chiarimento dell’UE sui controlli del tachigrafo potrebbe risparmiare ad alcuni autisti un’ulteriore trappola di conformità alla frontiera. Ma arriva anche con un avvertimento: se gli ultimi 56 giorni di registrazioni non possono essere mostrati correttamente, i controlli su strada potrebbero comunque finire male.

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La Commissione europea ha pubblicato un nuovo documento di domande e risposte sull’uso del tachigrafo nell’ambito del Pacchetto Mobilità I, affrontando diversi punti che hanno generato confusione tra autisti, operatori e autorità di controllo.

La Commissione ha chiarito che gli autisti non devono registrare manualmente gli attraversamenti di frontiera quando utilizzano un veicolo dotato di tachigrafo intelligente versione 2, anche se la loro carta conducente è di una versione precedente.

Nei veicoli equipaggiati con tachigrafo intelligente versione 2, l’attraversamento della frontiera viene registrato automaticamente dal tachigrafo stesso. Secondo la Commissione, le autorità di controllo possono verificare direttamente tali dati, quindi in questi casi l’inserimento manuale della frontiera non è più richiesto.

Questo è importante perché nel trasporto internazionale sono ancora comuni configurazioni miste. Alcuni autisti utilizzano ancora carte più vecchie che non memorizzano autonomamente i dati degli attraversamenti di frontiera registrati in automatico. La Commissione chiarisce che questo non cambia la regola: se il veicolo ha un tachigrafo intelligente versione 2, la registrazione manuale della frontiera non è richiesta indipendentemente dalla versione della carta.

Il “buco” dei 56 giorni che può ancora creare problemi

Il secondo chiarimento importante riguarda gli ultimi 56 giorni di registrazioni. Durante i controlli su strada, gli autisti potrebbero dover presentare registrazioni che coprano il giorno in corso e i 56 giorni precedenti, ma la Commissione riconosce che alcune carte più vecchie potrebbero non avere sempre capacità di memoria sufficiente per l’intero periodo.

In tal caso, le indicazioni prevedono che l’operatore possa inviare elettronicamente all’autista i dati scaricati, oppure che l’autista possa portare con sé stampe che coprano il periodo pertinente.

In pratica, ciò significa che le flotte non dovrebbero dare per scontato che la sola carta conducente sia sempre sufficiente durante un controllo. Gli operatori che utilizzano carte più vecchie, flotte miste o autisti con cambi di attività molto frequenti potrebbero aver bisogno di un processo di backup per assicurarsi che le registrazioni richieste possano comunque essere mostrate durante un controllo su strada.

Le Q&A non introducono una nuova regola, ma ribadiscono un punto importante per gli operatori: se le registrazioni non sono disponibili sulla carta, deve comunque esserci un altro modo per presentarle.

Un avvertimento per le flotte che usano carte conducente non UE

La Commissione ha inoltre affrontato la posizione degli autisti che utilizzano carte rilasciate da Paesi non UE firmatari dell’AETR. Precisa che, quando tali autisti lavorano per imprese di trasporto stabilite nell’UE, autista e operatore dovrebbero rivalutare la residenza normale dell’autista alla scadenza della carta in uso.

Ove opportuno, l’autista dovrebbe quindi richiedere una nuova carta allo Stato membro dell’UE in cui è stata stabilita tale residenza normale.

La Commissione osserva inoltre che una carta rilasciata da un Paese non UE contraente dell’AETR potrebbe non includere tutte le funzioni di una carta conducente per tachigrafo intelligente versione 2, il che significa che, ove necessario, l’autista deve comunque essere in grado di soddisfare i requisiti UE di tenuta delle registrazioni con altri mezzi.

In pratica, ciò significa che le flotte non dovrebbero dare per scontato che la sola carta conducente sia sempre sufficiente durante un controllo. Gli operatori che utilizzano carte più vecchie, flotte miste o autisti con cambi di attività molto frequenti potrebbero aver bisogno di un processo di backup per assicurarsi che le registrazioni richieste possano comunque essere mostrate durante un controllo su strada, anche in caso di verifiche sui tachigrafi.

La Commissione osserva inoltre che una carta rilasciata da un Paese non UE contraente dell’AETR potrebbe non includere tutte le funzioni di una carta conducente per tachigrafo intelligente versione 2, il che significa che, ove necessario, l’autista deve comunque essere in grado di soddisfare i requisiti UE di tenuta delle registrazioni con altri mezzi, evitando così multe in caso di controllo.

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