Una svolta significativa per il settore dell’autotrasporto leggero: a partire dal prossimo 1° luglio 2026, i conducenti di furgoni e veicoli commerciali con massa massima ammissibile superiore a 2,5 tonnellate — inclusi eventuali rimorchi o semirimorchi — saranno obbligati a montare e utilizzare il tachigrafo intelligente di seconda generazione (cosiddetto G2V2) qualora effettuino trasporti internazionali o operazioni di cabotaggio.
Lo stabilisce il “Pacchetto mobilità” dell’Unione Europea, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ora provveduto a illustrarne le implicazioni operative con la circolare n. 9674 del 16 aprile 2026.
Una misura attesa, una lacuna colmata
Fino ad oggi, la normativa sociale europea in materia di tempi di guida, pause e periodi di riposo si applicava soltanto ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate. I veicoli più leggeri — quei furgoni che percorrono quotidianamente le strade d’Europa per consegne, traslochi e spedizioni — operavano in una zona grigia normativa, spesso a vantaggio di chi sfruttava tale vuoto per aggirare le tutele dei lavoratori e praticare prezzi al ribasso rispetto ai competitor che rispettavano le regole.
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche questa categoria di veicoli dovrà rispettare integralmente il regolamento (CE) 561/2006 sui periodi di guida e di riposo, il regolamento (UE) 165/2014 sui tachigrafi e la direttiva 2002/15/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro nel settore dei trasporti su strada. La finalità dichiarata è duplice: garantire una concorrenza leale tra gli operatori del settore e migliorare la sicurezza stradale.
Cosa registra il nuovo tachigrafo
Il tachigrafo intelligente G2V2 rappresenta un salto tecnologico rispetto ai modelli precedenti. Grazie al sistema di localizzazione satellitare GNSS, il dispositivo è in grado di registrare automaticamente i passaggi di frontiera e di memorizzare la posizione del veicolo ogni tre ore cumulative di guida, nonché durante le operazioni di carico e scarico.
Attraverso comunicazioni di tipo DSRC, i dati possono essere trasmessi alle autorità di controllo anche durante la marcia, rendendo i controlli più efficaci e meno invasivi per il traffico.
Chi è obbligato, chi è escluso
La circolare ministeriale fornisce un quadro preciso dei soggetti coinvolti. L’obbligo riguarda i trasporti di merci in conto terzi effettuati in ambito internazionale o di cabotaggio, nonché i trasporti in conto proprio in ambito internazionale nei quali la guida costituisce l’attività principale del conducente.
Rimangono invece esclusi dall’applicazione della normativa i trasporti in conto terzi o in conto proprio effettuati esclusivamente in ambito nazionale, così come i trasporti internazionali in conto proprio nei quali il conducente non svolge la guida come attività principale — si pensi, ad esempio, a un artigiano che si sposta con il proprio furgone per eseguire un lavoro all’estero.
Il caso del regime misto nazionale-internazionale
Una delle questioni più delicate riguarda i conducenti che alternano, nell’arco della stessa giornata o settimana lavorativa, tratte nazionali e tratte internazionali. La soluzione indicata dal Ministero è pragmatica: l’obbligo del tachigrafo si applica soltanto durante l’esecuzione del trasporto internazionale o delle operazioni di cabotaggio.
Per le tratte esclusivamente nazionali è consentito attivare la funzione “out of scope” del dispositivo, che segnala al sistema che il veicolo opera al di fuori del campo di applicazione del regolamento europeo.
Tuttavia, il conducente è comunque tenuto a garantire la continuità delle registrazioni per i 56 giorni precedenti a un eventuale controllo, assicurando così la tracciabilità dell’intera attività lavorativa recente.
Responsabilità delle imprese e formazione
Le nuove regole non gravano solo sui conducenti. Dal 1° luglio, gli obblighi di organizzazione, formazione e controllo già previsti per le imprese di trasporto si estendono anche al comparto dei veicoli leggeri impiegati in operazioni internazionali. Le eventuali infrazioni commesse dagli autisti potranno ricadere sulla responsabilità oggettiva dell’azienda.
Un aspetto su cui la circolare pone particolare enfasi è quello della formazione. I conducenti di veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate, non essendo tenuti al conseguimento della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), rischiano di arrivare all’appuntamento del 1° luglio senza una preparazione adeguata sulle norme sociali. Il Ministero sottolinea come l’aggiornamento professionale non rappresenti un mero adempimento burocratico, ma uno strumento concreto di tutela della sicurezza, sia per i conducenti stessi sia per gli altri utenti della strada.
La circolare n. 9674, firmata dal Direttore Generale Dott. Ing. Fausto Fedele, precisa infine che le indicazioni fornite hanno carattere operativo e restano subordinate a eventuali ulteriori chiarimenti che la Commissione Europea potrebbe emanare in materia, i quali prevarrebbero in caso di interpretazioni difformi.









