L’essenziale in breve:
- Un parabrezza scheggiato può superare la revisione se il danno rispetta tutti i requisiti previsti dal Ministero.
- Per i veicoli fino a 3,5 tonnellate, la scheggiatura non deve superare 15-20 mm; per quelli più pesanti, il limite è di 20-25 mm.
- Il danno non deve compromettere la visuale del conducente e deve essere stato correttamente riparato.
- La certificazione della riparazione deve essere conservata a bordo ed esibita durante la revisione o su richiesta della Polizia.
Un parabrezza scheggiato non comporta necessariamente la bocciatura alla revisione, purché il danno rispetti precisi requisiti dimensionali, non comprometta la visibilità del conducente e sia stato correttamente riparato, lo riferisce Assotir.
A chiarirlo è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con la circolare n. 27890 del 17 settembre 2026, che definisce i criteri da applicare durante le revisioni periodiche e i controlli su strada in presenza di vetri parzialmente danneggiati.
Le indicazioni ministeriali distinguono tra veicoli con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate e mezzi di massa superiore, introducendo parametri specifici per valutare l’ammissibilità delle scheggiature.
Veicoli fino a 3,5 tonnellate: i limiti per le scheggiature
Per le automobili e i veicoli commerciali con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, la circolare stabilisce che la scheggiatura non debba superare i 15-20 millimetri.
Il danno deve inoltre trovarsi a una distanza non superiore a 20-25 millimetri dai montanti o dai bordi del parabrezza e non deve interessare la zona di pulitura del tergicristallo che interferisce con la visuale del conducente.
Un ulteriore requisito riguarda l’intervento sul vetro: la scheggiatura deve essere stata correttamente riparata affinché il veicolo possa ottenere un esito regolare della revisione.
Mezzi pesanti: criteri specifici per camion e autocarri
Per i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, il Ministero prevede parametri dimensionali differenti.
La scheggiatura può avere una dimensione massima di 20-25 millimetri, mentre la distanza dai montanti o dai bordi del parabrezza non deve superare 25-50 millimetri.
Anche per camion e autocarri restano imprescindibili due condizioni: il danno non deve compromettere la visuale del conducente e il parabrezza deve essere stato sottoposto a una corretta riparazione.
La circolare introduce così criteri applicativi distinti in funzione della massa del veicolo, mantenendo come riferimento centrale la sicurezza della circolazione.
Quando è obbligatorio sostituire il parabrezza
Il chiarimento ministeriale precisa che i requisiti devono essere rispettati contemporaneamente.
Se anche una sola delle condizioni previste non viene soddisfatta, il parabrezza deve essere sostituito per ottenere un esito regolare della revisione.
Non è quindi sufficiente che la scheggiatura rientri nei limiti dimensionali indicati: occorre verificare anche la posizione del danno, l’eventuale interferenza con la visuale del conducente e la corretta esecuzione della riparazione.
Certificato di riparazione obbligatorio a bordo
Un aspetto rilevante per automobilisti e autotrasportatori riguarda la documentazione da conservare nel veicolo.
La circolare stabilisce che la certificazione dell’avvenuta corretta riparazione, rilasciata dal soggetto autorizzato che ha eseguito l’intervento, debba essere tenuta a bordo.
Il documento dovrà essere esibito durante la revisione periodica oppure, in caso di controllo su strada, su richiesta degli organi di Polizia.
Per i conducenti e le imprese di autotrasporto, la verifica preventiva delle condizioni del parabrezza e la disponibilità della relativa certificazione diventano quindi elementi essenziali per evitare problemi durante le operazioni di revisione e i controlli.








