L’essenziale in breve
- Le domande riguardano i consumi dal 1° luglio al 30 settembre 2026 e possono essere presentate fino al 2 novembre.
- Dal 1° ottobre, per utilizzare il credito in compensazione, l’invio tramite E.D.I. è obbligatorio.
- Gli importi recuperabili sul gasolio variano secondo la data del rifornimento; per l’HVO occorre verificare anche le caratteristiche del prodotto.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato le istruzioni con la nota n. 642547 del 30 settembre 2026, illustrata da FIAP. Sul sito dell’Agenzia è disponibile anche il software aggiornato per compilare le dichiarazioni.
Compensazione: E.D.I. obbligatorio dal 1° ottobre
La principale novità riguarda le imprese che intendono utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24. Dal 1° ottobre 2026 la dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente attraverso il Servizio Telematico Doganale E.D.I. Chi non dispone dell’abilitazione deve richiederla all’Agenzia.
Per queste domande, PEC e presentazione cartacea non sono più modalità ordinarie ammesse. Contestualmente, il termine di maturazione del silenzio-assenso è passato da 60 a 30 giorni. Per la compensazione resta confermato il codice tributo 6740.
Chi sceglie invece il rimborso in denaro può continuare a utilizzare il Servizio Telematico Doganale, la PEC oppure, in via residuale, la presentazione cartacea accompagnata dal file della dichiarazione su supporto informatico.
Gasolio: cinque importi per il terzo trimestre
Per il trasporto merci, il beneficio riguarda i veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe Euro V o superiore, utilizzati dai soggetti aventi diritto e nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti.
L’aliquota agevolata del gasolio commerciale resta pari a 403,22 euro per mille litri. L’importo recuperabile cambia però in funzione del periodo, secondo le aliquote applicate al carburante nel trimestre.
| Periodo di consumo | Rimborso per mille litri | Quadro della dichiarazione |
|---|---|---|
| Dal 1° al 3 luglio 2026 | 219,68 euro | A-1 |
| Dal 4 al 27 luglio 2026 | 269,68 euro | A-2 |
| Dal 28 luglio al 17 settembre 2026 | 129,68 euro | A-3 |
| Dal 18 al 25 settembre 2026 | 169,68 euro | A-4 |
| Dal 26 al 30 settembre 2026 | 219,68 euro | A-5 |
HVO: decisiva la documentazione del fornitore
Per l’HVO utilizzato tal quale, la nota distingue il prodotto che soddisfa le condizioni dell’articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 43/2025 da quello che non le soddisfa.
Sono previste istruzioni specifiche anche quando l’impresa non dispone delle informazioni necessarie del fornitore: in questo caso, ai fini del rimborso, viene considerata l’aliquota minore vigente nel periodo.
Occorre quindi verificare la documentazione del carburante acquistato e utilizzare i quadri previsti dall’Agenzia per ciascuna fattispecie. Gli importi relativi all’HVO vanno individuati nella nota ADM in base alle caratteristiche del prodotto e al periodo interessato.
Fatture, targhe e date dei rifornimenti
Gli acquisti devono essere comprovati dalle fatture. Per i rifornimenti presso impianti stradali è obbligatoria l’indicazione della targa del veicolo nella fattura elettronica.
L’attribuzione dei consumi ai diversi periodi deve seguire le date dei rifornimenti, ricavabili anche dal dettaglio delle fatture differite. Per gli impianti privati rilevano la data di ricezione del carburante documentata dall’e-DAS e le istruzioni specifiche sulle giacenze dei periodi precedenti.
Resta confermato il limite quantitativo di un litro di carburante per ogni chilometro percorso dai veicoli ammessi all’agevolazione.
Quando è ammessa la procedura di riserva via PEC
La nota prevede una procedura di riserva via PEC per le dichiarazioni regolari scartate da E.D.I. a causa dei controlli sulle targhe non presenti in archivio o riferite a veicoli esteri.
Questa possibilità è limitata alle condizioni descritte dall’ADM e richiede di allegare l’esito dello scarto e la documentazione prevista. Non costituisce quindi un’alternativa ordinaria all’invio telematico per chi richiede la compensazione.
La scadenza per le dichiarazioni del terzo trimestre è il 2 novembre 2026. Per la compilazione dei quadri, gli importi dell’HVO e le casistiche degli impianti privati, il riferimento è la nota ADM n. 642547 del 30 settembre 2026.
Fonte: FIAP








