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Tachigrafo con furgoni fino a 3,5 tonnellate: quando l’esenzione è davvero applicabile

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Dal 1° luglio 2026 sono entrate in vigore le nuove disposizioni del Pacchetto Mobilità che hanno esteso l'ambito di applicazione delle norme sociali nel trasporto su strada. Tra gli aspetti che continuano a suscitare maggiori dubbi vi è la posizione delle imprese che effettuano trasporti internazionali con furgoni fino a 3,5 tonnellate di massa massima autorizzata per consegnare i propri prodotti, senza svolgere attività di autotrasporto per conto terzi.

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Il semplice fatto che il veicolo trasporti beni dell’azienda, tuttavia, non è sufficiente a escludere l’obbligo del tachigrafo.

La domanda che molti imprenditori si pongono è la seguente: un titolare che utilizza un furgone fino a 3,5 tonnellate per consegnare all’estero i prodotti della propria impresa deve installare e utilizzare il tachigrafo?

La risposta richiede un’analisi caso per caso. La sola qualificazione del trasporto come “merce propria” non basta infatti a stabilire se trovi applicazione il regolamento (CE) n. 561/2006.

Dal 1° luglio 2026 il regolamento 561/2006 si applica anche ai veicoli oltre 2,5 tonnellate impiegati nel trasporto internazionale

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento (CE) n. 561/2006, dal 1° luglio 2026 le norme sociali si applicano anche ai trasporti internazionali di merci su strada e alle operazioni di cabotaggio effettuati con veicoli, o complessi di veicoli, aventi una massa massima autorizzata superiore a 2,5 tonnellate.

Di conseguenza, i veicoli con massa massima autorizzata superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate rientrano negli obblighi relativi non solo all’installazione del tachigrafo, ma anche ai tempi di guida, alle pause e ai periodi di riposo, salvo che ricorra una delle esenzioni previste dal regolamento.

Ciò non significa, tuttavia, che ogni trasporto internazionale effettuato con questi veicoli sia automaticamente soggetto alla disciplina: è necessario verificare se, nel caso concreto, siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa.

L’esenzione prevista dall’articolo 3, lettera ha)

Lo stesso regolamento prevede una specifica deroga.

L’articolo 3, lettera ha), esclude dall’applicazione delle norme i veicoli, inclusi eventuali rimorchi o semirimorchi, con massa massima autorizzata superiore a 2,5 tonnellate e non oltre 3,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di merci, purché siano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. il trasporto non è effettuato a titolo oneroso;
  2. il trasporto è svolto per conto proprio dell’impresa o del conducente;
  3. la guida non costituisce l’attività principale della persona che conduce il veicolo.

Si tratta di condizioni cumulative: l’assenza anche di uno solo di questi presupposti comporta l’applicazione dell’intero regime previsto dal regolamento.

“Non a titolo oneroso” non coincide con il semplice fatto di non svolgere trasporto per conto terzi

È proprio questo il requisito che, nella pratica, genera il maggior numero di dubbi.

Molte imprese ritengono che, non offrendo servizi di autotrasporto per conto terzi, il viaggio debba considerarsi automaticamente escluso dall’ambito di applicazione del regolamento. Si tratta, però, di una conclusione troppo semplicistica.

La norma richiede infatti che il trasporto non sia effettuato a titolo oneroso, circostanza che non dipende esclusivamente dall’oggetto sociale dell’impresa o dall’assenza di un’autorizzazione all’autotrasporto.

Occorre invece valutare la funzione economica dell’operazione, verificando se il trasporto rappresenti un servizio autonomo oppure un’attività meramente accessoria rispetto all’attività caratteristica dell’impresa.

Trasporto per conto proprio: non conta soltanto la proprietà della merce

Anche il secondo requisito richiede una valutazione sostanziale.

Non è sufficiente che i beni appartengano all’impresa. È necessario accertare che il trasporto risponda esclusivamente alle esigenze dell’attività aziendale e che non venga svolto, anche indirettamente, nell’interesse di soggetti terzi.

A tal fine assumono rilievo elementi quali la documentazione commerciale, le condizioni di vendita, i termini di consegna, l’eventuale addebito dei costi di trasporto e, più in generale, il modello organizzativo adottato dall’impresa.

Quando la guida non rappresenta l’attività principale

Un ulteriore elemento spesso trascurato riguarda il ruolo effettivamente svolto dal conducente.

Il fatto che chi guida sia anche il titolare dell’impresa non consente, di per sé, di beneficiare dell’esenzione.

La valutazione deve concentrarsi sulle mansioni concretamente esercitate. Se la guida rappresenta un’attività occasionale o accessoria rispetto a compiti commerciali, produttivi o amministrativi, l’esenzione appare maggiormente sostenibile. Diversamente, qualora il trasporto internazionale costituisca di fatto l’attività prevalente svolta dal conducente, il requisito potrebbe non risultare soddisfatto.

Gli aspetti da verificare prima di escludere l’obbligo del tachigrafo

Per stabilire se l’esenzione sia applicabile è opportuno verificare almeno i seguenti elementi:

  • la massa massima autorizzata del veicolo e di eventuali rimorchi;
  • la natura dell’attività esercitata dall’impresa;
  • la tipologia dei beni trasportati;
  • il titolo giuridico del trasporto;
  • le modalità di imputazione dei costi di trasporto;
  • la frequenza dei viaggi internazionali;
  • le mansioni effettivamente svolte dal conducente.

Solo una valutazione complessiva di tali circostanze consente di stabilire se ricorrano tutte le condizioni previste dall’articolo 3, lettera ha), del regolamento (CE) n. 561/2006.

Conclusioni

Le modifiche introdotte dal Pacchetto Mobilità non significano che ogni impresa che utilizza un furgone fino a 3,5 tonnellate per consegnare i propri prodotti debba necessariamente installare e utilizzare il tachigrafo. Allo stesso tempo, è altrettanto errato ritenere che il semplice fatto di non svolgere trasporto per conto terzi escluda automaticamente l’applicazione delle norme sociali.

L’applicabilità dell’esenzione dipende da una verifica concreta delle modalità con cui il trasporto viene effettuato, accertando che tutte le condizioni previste dall’articolo 3, lettera ha), siano soddisfatte contemporaneamente.

Sebbene il nuovo quadro normativo sia già operativo, alcuni profili interpretativi restano ancora aperti. In particolare, sarà importante osservare quale orientamento adotteranno le autorità competenti nell’applicazione pratica delle nuove disposizioni e nella valutazione dei requisiti previsti dall’articolo 3, lettera ha), del regolamento (CE) n. 561/2006 durante i controlli su strada. Questa evoluzione sarà determinante per fornire alle imprese un quadro applicativo sempre più chiaro e uniforme.

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