Il dossier è sul tavolo delle istituzioni europee dal 2016. Il 7 luglio l’Aula ha approvato il pacchetto con 511 voti favorevoli, 87 contrari e 61 astensioni. Per la definitiva adozione mancano ancora il via libera formale del Consiglio dell’Unione europea e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Se la tabella di marcia non cambierà, le nuove regole entreranno in applicazione dopo un periodo transitorio di 24 mesi, quindi con ogni probabilità da settembre 2028.
Il nodo per i vettori: come si stabilisce la “vera” sede dell’azienda
La riforma punta a rendere più semplice il trasferimento dei diritti di sicurezza sociale da uno Stato membro all’altro e, allo stesso tempo, a rafforzare i controlli contro gli abusi, comprese le cosiddette società “di comodo”.
Per l’autotrasporto, la parte più discussa riguarda i criteri con cui sarà valutata la sede effettiva di un’impresa ai fini della sicurezza sociale. Tra i nuovi elementi di valutazione potrebbe rientrare anche il Paese in cui viene generato il fatturato.
Secondo l’organizzazione polacca Transport and Logistics Poland (Transport i Logistyka Polska), questo criterio rischia di avere conseguenze rilevanti per le imprese attive sui mercati internazionali.
“Circa il 40% dei ricavi dei vettori polacchi che operano nel trasporto internazionale su strada deriva dall’export di servizi, dal cabotaggio e dalle operazioni di cross-trade. Questo significa che, per le aziende che svolgono tali attività, il luogo in cui si genera il fatturato coincide con il territorio dei Paesi in cui i servizi vengono eseguiti. E ciò potrebbe tradursi nell’obbligo di versare i contributi previdenziali e sanitari degli autisti secondo le regole di quei Paesi, presso gli enti assicurativi locali”, afferma Maciej Wroński, presidente di Transport and Logistics Poland.
Wroński sottolinea inoltre che le conseguenze non si fermerebbero alle aziende, ma potrebbero ricadere direttamente anche sugli autisti.
“Stabilire l’entità delle prestazioni sociali per i conducenti — ad esempio pensioni di invalidità o di vecchiaia — potrebbe rivelarsi, nella pratica, molto complesso e richiedere persino diversi anni”, valuta Wroński.
Distacco dei lavoratori: arriva l’obbligo di notifica preventiva
Il testo approvato introduce anche l’obbligo di comunicare in anticipo il distacco di un lavoratore in un altro Stato membro. In pratica, il datore di lavoro dovrebbe inviare la notifica prima che il dipendente inizi l’attività all’estero.
La misura non si applicherebbe a trasferte e incarichi fino a tre giorni nell’arco di 30 giorni. L’esenzione, però, non varrebbe per il settore delle costruzioni.
Nel dibattito al Parlamento europeo, l’eurodeputata Jagna Marczułajtis ha evidenziato che, dal punto di vista delle imprese polacche — soprattutto nei comparti del trasporto, dell’edilizia e dell’assistenza alla persona — le nuove disposizioni sollevano dubbi rilevanti. A suo giudizio, usare il fatturato per definire dove un’azienda è “basata” potrebbe cambiare il sistema di sicurezza sociale applicabile; inoltre, la notifica preventiva del distacco aumenterebbe il carico amministrativo sia per i datori di lavoro sia per gli enti previdenziali.
La Commissione prepara un nuovo pacchetto sulla mobilità dei lavoratori
Il commissario europeo per l’Economia Valdis Dombrovskis ha annunciato che a settembre la Commissione europea presenterà un pacchetto per una mobilità equa dei lavoratori, destinato anche a intervenire sui temi rimasti fuori dall’attuale revisione.
In base a precedenti indicazioni della Commissione, il pacchetto dovrebbe concentrarsi sulla rimozione degli ostacoli al lavoro transfrontaliero, sul riconoscimento delle qualifiche professionali e sulla digitalizzazione della gestione delle informazioni legate a occupazione e sicurezza sociale.
Per le imprese di trasporto, i prossimi mesi si preannunciano soprattutto come una fase di attesa: da un lato per conoscere le regole attuative, dall’altro in vista della decisione del Consiglio dell’Unione europea che chiuderebbe formalmente l’iter. Il settore chiede che gli atti di attuazione tengano conto delle specificità del trasporto internazionale su strada.









