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Niente preavviso alle autorità: l’Ue frena sulla nuova burocrazia per gli autisti internazionali

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L’Unione europea fa un passo indietro su una misura che avrebbe introdotto nuovi adempimenti per le imprese di autotrasporto: non sarà richiesto di comunicare preventivamente alle autorità che un autista svolge attività in più Paesi.

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Il 7 maggio la commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo (EMPL) ha sostenuto un accordo provvisorio che conferma le regole attuali per i conducenti che lavorano in più Stati membri. Il voto è stato netto: 47 favorevoli, 3 contrari e 4 astensioni. Per diventare definitivo, il testo dovrà ancora essere approvato dal Parlamento in plenaria e dal Consiglio.

L’intesa rientra nella revisione più ampia delle norme Ue sul coordinamento della sicurezza sociale. Per il trasporto su strada, l’elemento più rilevante è la soppressione dell’ipotesi, presente nelle bozze precedenti, di un sistema che avrebbe obbligato gli operatori a segnalare preventivamente l’attività svolta in più Paesi. Eliminata questa opzione, resta dunque l’attuale impianto per stabilire quale regime di sicurezza sociale si applichi a un autista che lavora in diversi Stati membri.

35 giorni lavorativi per chiarire quale regime si applica

L’accordo introduce un termine di 35 giorni lavorativi entro cui le autorità nazionali devono rispondere alle richieste di chiarimento o alle domande di revoca relative alla determinazione della legislazione di sicurezza sociale applicabile.

L’obiettivo è ridurre i periodi di incertezza quando due Stati membri discutono su quale amministrazione sia competente. Situazioni di questo tipo possono esporre le aziende a contributi richiesti a posteriori e lasciare i conducenti senza un quadro chiaro della propria copertura.

Sono inoltre rafforzate le procedure di rilascio e verifica del documento che attesta la legislazione applicabile, ossia il certificato A1.

Validità delle decisioni fino a 24 mesi

La determinazione della legislazione di sicurezza sociale applicabile dovrà essere effettuata in anticipo, sulla base del modello di lavoro previsto del conducente nei 12 mesi successivi. La decisione potrà poi restare valida fino a 24 mesi, riducendo il rischio di ricalcoli retroattivi e offrendo maggiore stabilità nella pianificazione delle attività transfrontaliere.

Raluca Marian, direttrice per l’Unione europea dell’IRU, ha spiegato che il voto va nella direzione di un “quadro più prevedibile e praticabile” per le operazioni di trasporto oltreconfine e conferma che la commissione ha sostenuto le principali priorità del settore su questo dossier.

La riforma più ampia: cosa cambia nel coordinamento della sicurezza sociale

Il pacchetto aggiorna i Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, che non uniformano i sistemi nazionali ma li coordinano. Gli Stati membri restano responsabili dei propri schemi; le norme Ue servono a evitare che i lavoratori perdano tutele quando si spostano o lavorano oltreconfine.

L’accordo provvisorio riguarda anche disoccupazione, prestazioni familiari e per l’assistenza di lungo periodo, lavoratori distaccati e cooperazione tra autorità nazionali. Le disposizioni per il trasporto stradale — inclusa la rinuncia alla notifica preventiva e il termine di 35 giorni lavorativi — sono inserite in questo testo complessivo e seguiranno lo stesso iter di adozione formale.

Non va confuso con le regole sul distacco dei conducenti

Questo accordo non va confuso con la disciplina sul distacco dei conducenti introdotta con il Pacchetto mobilità I. L’intesa sul coordinamento della sicurezza sociale stabilisce quale sistema nazionale di sicurezza sociale si applica a chi guida e lavora in più Paesi. In concreto, riguarda aspetti come il certificato A1 (attestazione della legislazione applicabile), i contributi, le controversie tra autorità e la durata di validità della determinazione.

Le regole sul distacco operano su un piano diverso: definiscono quando un conducente è considerato distaccato in un altro Stato membro e quando l’operatore deve presentare una dichiarazione di distacco e rispettare le condizioni di lavoro del Paese ospitante, incluse — dove previste — le regole sulla retribuzione.

Di conseguenza, il voto in commissione non elimina il regime sul distacco dei conducenti. Cabotaggio e alcune operazioni di cross-trade (trasporto triangolare) possono ancora far scattare obblighi di distacco, mentre il trasporto bilaterale continua a essere trattato in modo diverso secondo le regole del Pacchetto mobilità. La novità riguarda la sicurezza sociale: si conferma il quadro attuale per chi lavora in più Paesi e si introducono scadenze più chiare per le autorità quando devono verificare o contestare quale legislazione nazionale si applichi.

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