L’essenziale in breve:
- L’orario ordinario resta di 39 ore settimanali, con nuove regole per il calcolo degli straordinari e la flessibilità.
- Per gli autisti sono previste disposizioni specifiche, tra cui un’indennità giornaliera di 13 euro per i conducenti della logistica distributiva e del corriere espresso.
- Introdotte indennità di reperibilità, nuove regole per i turni e una maggiorazione del 25% per le ore in regime di flessibilità fuori dall’orario programmato.
- Aggiornati ferie, permessi retribuiti, periodi di prova, classificazione del personale e trattamento economico della malattia.
Dal 1° ottobre 2026 entrano in vigore importanti modifiche al contratto collettivo nazionale di lavoro della distribuzione delle merci, della logistica e dei servizi privati. L’accordo integrativo, sottoscritto il 22 settembre a Roma da Conflavoro PMI e Fesica-Confsal, interviene su numerosi aspetti del rapporto di lavoro, dall’organizzazione degli orari alle retribuzioni, fino a ferie, permessi e inquadramento professionale.
Le nuove disposizioni riguardano le imprese e i lavoratori ai quali si applica il CCNL Conflavoro-Fesica, identificato dal codice CNEL I170. Le modifiche diventano parte integrante del contratto vigente, con un aggiornamento delle tabelle salariali previsto in più fasi nel corso del 2027.
Orario di lavoro: confermate le 39 ore settimanali
Una delle principali modifiche riguarda l’articolo 7 del contratto, interamente riscritto. L’orario ordinario rimane fissato a 39 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giornate. Cambia invece il periodo di riferimento per il calcolo della media plurisettimanale, che viene stabilito in quattro mesi.
Le ore eccedenti la media di 39 ore, calcolate al termine del periodo, devono essere retribuite come straordinario. La relativa maggiorazione spetta anche per le singole prestazioni che superano l’orario giornaliero programmato.
Per il personale viaggiante, la settimana lavorativa può raggiungere le 60 ore, purché la media calcolata su sei mesi non superi le 48 ore settimanali.
Il contratto disciplina inoltre i conducenti dei livelli 3S e 3 impiegati in attività discontinue, per i quali è previsto, al ricorrere delle condizioni contrattuali, un orario settimanale di 47 ore.
Autisti, indennità di 13 euro per la distribuzione e il corriere espresso
Novità specifiche interessano il personale viaggiante inquadrato nel livello 4.
Attraverso accordi territoriali o aziendali, di durata massima triennale, sarà possibile prevedere un orario ordinario di 42 ore settimanali in regime di discontinuità.
Per i conducenti addetti alla logistica distributiva e al corriere espresso è prevista un’indennità di 13 euro per ogni giornata di effettivo lavoro.
Qualora l’attività venga svolta esclusivamente nel territorio comunale, l’indennità sarà sostituita da un buono pasto del valore di 8 euro.
Flessibilità e reperibilità: nuove maggiorazioni
L’accordo riscrive anche la disciplina della flessibilità oraria. Le imprese potranno inserire i lavoratori in calendari di flessibilità per un massimo di 16 settimane effettive nell’anno solare.
Le ore lavorate in tale regime al di fuori dell’orario normalmente programmato saranno retribuite con una maggiorazione del 25% della paga oraria globale.
Una diversa programmazione dell’orario prestabilito, nei casi disciplinati dal contratto, potrà inoltre essere attuata per un massimo di quattro settimane annue, con un’indennità di disagio di 50 euro per settimana.
Viene introdotta una disciplina autonoma della reperibilità, che dovrà essere prevista all’assunzione oppure concordata successivamente tra le parti. L’inserimento nei turni dovrà essere comunicato con almeno sette giorni di anticipo.
L’indennità è fissata in 7,75 euro per ogni giornata feriale e 10,33 euro per ogni giornata festiva. In caso di chiamata, l’attività effettivamente prestata sarà computata come straordinario oppure compensata attraverso recuperi orari secondo le condizioni previste.
Un nuovo articolo, il 7 quater, disciplina inoltre il lavoro a turni, introducendo disposizioni specifiche su programmazione, sostituzioni, riposi e prestazioni notturne.
Ferie e permessi: fino a 26 giorni all’anno
Il nuovo testo interviene anche sugli istituti destinati alla conciliazione tra vita privata e lavoro. Le ferie annuali sono stabilite in 22 giorni per chi lavora su cinque giornate settimanali e 26 giorni per chi lavora su sei giornate.
Per quanto riguarda i permessi, il contratto riconosce 32 ore retribuite in alternativa al pagamento delle festività soppresse e un monte ore annuo di riduzione dell’orario di lavoro (ROL) di almeno 40 ore.
I permessi ROL possono essere utilizzati in blocchi di quattro oppure otto ore. Per il personale viaggiante la riduzione è pari a quattro giornate e mezza retribuite per anno di servizio o frazione di esso.
Sono inoltre introdotte disposizioni specifiche per ulteriori permessi e congedi, comprese le tutele legate alla genitorialità e alle esigenze personali dei lavoratori.
Retribuzioni, anzianità e malattia: cosa cambia nel 2027
Sul fronte economico, l’accordo prevede l’aggiornamento dei minimi retributivi in due scaglioni, con decorrenza dal 1° gennaio e dal 1° giugno 2027. Per i rider, la seconda decorrenza è fissata al 1° luglio 2027.
I nuovi minimi comprendono l’elemento distinto della retribuzione (EDR) e l’Elemento Professionale d’Area (EPA).
Gli scatti di anzianità sostituiscono gli scatti di merito e professionalità, mentre viene introdotta un’indennità di vacanza contrattuale in caso di mancato rinnovo.
Cambiano anche il periodo di comporto e il trattamento economico della malattia, con una progressione collegata all’anzianità di servizio.
L’intesa aggiorna infine la durata massima del periodo di prova per ciascun livello, introduce causali per i contratti a termine superiori a dodici mesi e ridefinisce il sistema di classificazione del personale, prevedendo nuovi profili professionali e un regime transitorio per il progressivo superamento del settimo livello.
Le imprese che applicano il CCNL Conflavoro-Fesica dovranno quindi adeguare la gestione del personale alle nuove disposizioni dal 1° ottobre, tenendo conto delle successive scadenze previste per gli aggiornamenti economici.









