Foto: BALM

Multa da 70.000 euro e divieto di cabotaggio per un anno a un vettore polacco

Puoi leggere questo articolo in 4 minuti

Ventitré procedimenti sanzionatori e oltre 70 mila euro di multe non sono bastati a fermare le irregolarità. L’autorità tedesca dispone lo stop dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027. Il nome dell’impresa non è stato reso pubblico.

Dietro questo testo c'è una persona, non un'intelligenza artificiale. Questo materiale è stato interamente preparato dal redattore, utilizzando la sua conoscenza ed esperienza.

L’Ufficio federale tedesco per la logistica e la mobilità (BALM) ha vietato per un anno a un’impresa di autotrasporto polacca di effettuare operazioni di cabotaggio in Germania. Una misura particolarmente severa, adottata dopo una lunga serie di infrazioni e destinata a incidere direttamente sull’accesso del vettore al mercato tedesco.

Il divieto entrerà in vigore il 1° ottobre 2026 e resterà valido fino al 30 settembre 2027. Alla base del provvedimento, reso pubblico il 12 agosto, ci sono violazioni gravi e ripetute delle norme sul cabotaggio commesse, secondo BALM, tra il 2023 e il 2025.

Prima dello stop, l’impresa era già stata coinvolta in 23 procedimenti sanzionatori conclusi, con multe complessive superiori a 70 mila euro. Le sanzioni, tuttavia, non avrebbero impedito il verificarsi di ulteriori irregolarità. Da qui la decisione dell’autorità tedesca di passare dalle singole multe a una misura capace di limitare direttamente l’attività dell’azienda.

Il nome del vettore resta riservato

BALM non ha reso nota l’identità dell’impresa polacca interessata dal provvedimento. Interpellato da trans.iNFO, un portavoce dell’autorità ha spiegato che ragioni giuridiche impediscono la pubblicazione del nome della società.

La decisione, inoltre, non è ancora definitiva sotto il profilo giuridico: l’impresa può impugnarla ricorrendo agli strumenti previsti dalla legge.

Il punto centrale del caso, però, riguarda la natura stessa del provvedimento. BALM non ha trattato le diverse violazioni come episodi indipendenti, ma ha valutato la loro reiterazione nel tempo. Le multe precedenti non hanno esaurito le conseguenze delle infrazioni: quando le irregolarità diventano sistematiche, l’autorità può arrivare a sospendere temporaneamente il diritto di effettuare cabotaggio sul territorio tedesco.

BALM indica come base giuridica il paragrafo 3 del Regolamento sul trasporto stradale transfrontaliero e sul cabotaggio, insieme all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1072/2009.

Cabotaggio, quali regole devono rispettare i vettori

Il cabotaggio consente a un’impresa di trasporto stabilita in un altro Paese dell’Unione europea di effettuare trasporti nazionali in Germania dopo un’operazione internazionale, ma soltanto nel rispetto delle condizioni fissate dalla normativa europea.

Le violazioni possono riguardare, tra l’altro, il numero massimo delle operazioni consentite, la loro corretta sequenza oppure la mancanza della documentazione necessaria a dimostrare la regolarità dei trasporti effettuati.

Con il Pacchetto Mobilità è stato inoltre introdotto un periodo di attesa di quattro giorni: dopo aver completato le operazioni di cabotaggio previste, lo stesso veicolo deve rispettare questo intervallo prima di poter effettuare nuovamente cabotaggio nello stesso Stato membro.

Per vettori, spedizionieri e committenti, dunque, il possesso della licenza comunitaria non basta. Ogni singola operazione deve rispettare le condizioni previste per il cabotaggio, mentre i documenti devono permettere agli organi di controllo di ricostruire con precisione la catena del trasporto.

Dalle multe all’esclusione dal mercato

BALM lega espressamente la misura alla tutela della concorrenza leale nel trasporto stradale delle merci e alla necessità di applicare in modo uniforme le norme contro il cabotaggio illegale.

Il caso rappresenta così un precedente rilevante soprattutto per le imprese che operano con continuità sul mercato tedesco. Le violazioni reiterate non comportano necessariamente soltanto una nuova sanzione pecuniaria: possono tradursi nella temporanea esclusione dal mercato del cabotaggio.

Per l’impresa polacca coinvolta la conseguenza sarà concreta: per dodici mesi non potrà accettare né svolgere trasporti nazionali in Germania nell’ambito delle operazioni di cabotaggio. Un limite operativo ben più pesante di una singola multa e un segnale netto sulla linea che le autorità tedesche intendono seguire nei confronti delle infrazioni ripetute.

Tags:

Leggi anche