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Nascondere i lavoratori nelle catene di subappalto è ormai un rischio penale

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Nascondere i lavoratori dietro strati di subappaltatori non è più un rischio di ordinaria gestione d’impresa. È un rischio penale. Questo è il messaggio di Milano dopo che i procuratori hanno sequestrato 27,3 milioni di euro a CEVA Logistics, l’ultimo colpo di una stretta che ha ormai coinvolto alcuni dei più grandi nomi della logistica mondiale.

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I procuratori italiani stanno sempre più trattando parti del modello di lavoro nella logistica come un rischio sistemico piuttosto che un singolo episodio di mancata conformità. L’ultimo esempio è un sequestro preventivo da 27,3 milioni di euro disposto dal tribunale di Milano nei confronti di CEVA Logistics Italia e CEVA Ground Logistics Italy, nell’ambito di un’indagine che ipotizza che false fatturazioni e subappalti “simulati” siano stati utilizzati per mascherare quella che gli investigatori descrivono come una somministrazione illecita di manodopera.

Il provvedimento è stato disposto il 27 febbraio 2026 ed eseguito tra il 2 e 3 marzo dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. I procuratori indagano su presunte dichiarazioni fiscali fraudolente tramite fatture per operazioni inesistenti, collegate a contratti di movimentazione di magazzino e operativi che, secondo gli investigatori, “schermavano” la reale prestazione di manodopera.

Ciò che rende importante il caso CEVA è il quadro più ampio che Milano sta costruendo da anni: procuratori e polizia economico-finanziaria sostengono ripetutamente che strutture di subappalto complesse nei magazzini possano funzionare come “serbatoi di manodopera”—reti di cooperative e appaltatori che formalmente impiegano i lavoratori ma che, secondo gli investigatori, non avrebbero l’autonomia, l’organizzazione e il rischio d’impresa che normalmente definirebbero un vero subappaltatore.

In questi casi, il presunto vantaggio non è solo manodopera più economica. I procuratori in genere sostengono che la struttura consenta vantaggi fiscali, come dedurre i costi e recuperare l’IVA, spostando o eludendo al contempo obblighi in ambiti come IVA, previdenza sociale e norme sul lavoro.

Reuters riferisce che, nell’indagine su CEVA, gli investigatori stanno esaminando i manager di entrambe le società insieme alle entità societarie e che il periodo sotto esame è 2020–2024.

Un copione repressivo già visto

Il sequestro a CEVA segue la stessa logica di intervento vista in altre indagini italiane di alto profilo. Negli ultimi due anni, il settore ha visto una serie di grandi provvedimenti collegati a presunti subappalti e fatturazioni “non genuini”:

  • Kuehne+Nagel (aprile 2025): la Guardia di Finanza di Milano ha eseguito ordini di sequestro per un totale di oltre 30 milioni di euro, inclusi fondi sequestrati a un cliente, in un caso ancora una volta collegato a presunti contratti fittizi di somministrazione di manodopera e false fatture.
  • GXO (luglio 2024): i procuratori hanno aperto un’indagine sulle operazioni italiane di GXO a Lodi, con un presunto sequestro da 83,9 milioni di euro, nell’ambito di accuse legate al modello del “serbatoio di manodopera”. Una successiva panoramica di Trans.info sulla stretta indica GXO come uno dei primi casi di rilievo che hanno preceduto le azioni del 2025 contro altri grandi operatori.
  • Rhenus (luglio 2025): un presunto sequestro da 43 milioni di euro ha accompagnato accuse di società “filtro” su più livelli che emettevano fatture per servizi inesistenti; nelle cronache sono state citate entità IKEA come clienti, mentre le autorità hanno sottolineato che non erano sotto indagine.
  • Torino (settembre 2025): un tribunale distinto ha disposto 26,5 milioni di euro in confische e la supervisione giudiziaria su una società “filtro”, in un caso descritto come coinvolgente società serbatoio, società filtro e beneficiari clienti.

Nel loro insieme, questi fascicoli mostrano ciò che i procuratori di Milano sembrano voler segnalare: la responsabilità non si ferma all’“ultima cooperativa della catena”. Le indagini esaminano sempre più il livello del committente/contraente principale, la struttura contrattuale e, soprattutto, il grado di controllo operativo esercitato sulla forza lavoro.

L’indagine attuale riguarda inoltre un’azienda che è già passata una volta nel sistema milanese. Le attività italiane di CEVA sono state poste in amministrazione giudiziaria nel 2019 in un caso separato e successivamente rilasciate; CEVA ha in precedenza dichiarato che il tribunale ha revocato la misura in anticipo nel 2020 dopo interventi di compliance e modifiche alla catena di fornitura. Questo precedente rafforza l’idea che i procuratori considerino la questione un problema strutturale persistente nella logistica, più che una “bonifica” di conformità che abbia risolto definitivamente il problema.

La linea di frattura politica: il quadro normativo è troppo facile da aggirare?

Con l’accumularsi dei casi, il dibattito si è spostato dall’azione repressiva alla legislazione. Dopo il caso Rhenus, i politici del Partito Democratico Maria Cecilia Guerra e Arturo Scotto hanno sostenuto che le regole attuali consentono di mascherare un’attività illecita di somministrazione di manodopera come subappalto, richiamando l’articolo 29(1) del decreto legislativo 276/2003. Hanno dichiarato di voler rilanciare gli sforzi parlamentari per irrigidire la legge e separare più chiaramente la reale attività d’impresa dall’intermediazione di manodopera.

L’argomento giuridico centrale in tutte queste indagini è lo stesso: un vero “appalto” (un servizio realmente subappaltato, non un modo mascherato di “affittare” lavoratori) dovrebbe coinvolgere un appaltatore che organizza le risorse, gestisce autonomamente il personale e si assume il rischio d’impresa. In pratica, gli specialisti di diritto del lavoro osservano che l’outsourcing logistico può rendere sfumata questa linea, soprattutto nei grandi hub dove flussi di lavoro, obiettivi e supervisione possono essere stabiliti dal committente.

L’Italia si è già mossa per irrigidire alcune parti del quadro (incluse modifiche evidenziate in note datoriali e giuridiche sul decreto-legge 19/2024), ma i critici sostengono che la domanda chiave sia se gli strumenti di enforcement e gli aggiustamenti della responsabilità siano sufficienti senza una definizione “netta” più rigorosa.

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