PUBBLICITÀ
V1

Polizia Locale di Bari (foto illustrativa)

Un noto operatore vince la causa sul cabotaggio illegale

Puoi leggere questo articolo in 3 minuti

All’inizio di febbraio, un tribunale italiano ha emesso una sentenza in un caso riguardante una sanzione per presunto cabotaggio illegale effettuato da Geodis. Il giudice ha annullato le sanzioni e ha distinto chiaramente il trasporto combinato internazionale strada-ferrovia dal trasporto nazionale.

Il testo che stai leggendo è stato tradotto utilizzando uno strumento automatico, che potrebbe portare a delle imprecisioni. Grazie per la comprensione.

Il caso risale a maggio 2021, quando un camion con targhe bulgare, che trainava una semi-rimorchio Geodis immatricolato in Italia, ha trasportato un carico dal terminal di Orbassano a Cremona. Durante un controllo nella provincia di Verona, il trasporto è stato classificato come cabotaggio illegale. L’agente ha indicato l’assenza della documentazione richiesta e una scelta errata del terminal, segnalando come più vicini i terminal di Melzo e Busto Arsizio, e ha inflitto una sanzione al vettore.

Geodis risponde con i documenti

L’azienda ha presentato ricorso, presentando prove che confermavano il trasporto combinato internazionale strada-ferrovia: una lettera di vettura CMR, una licenza comunitaria e la documentazione contrattuale conservata a bordo del veicolo – riferiscono i portali italiani del trasporto.

Nel ricorso si sottolineava che, nel trasporto combinato strada-ferrovia, nella scelta del terminal, la funzionalità dell’infrastruttura ha la priorità e la distanza è un aspetto secondario. Inoltre, il limite di 150 chilometri non si applica al trasporto strada-ferrovia, a differenza del trasporto combinato strada-mare, a cui l’autorità di controllo aveva fatto riferimento.

Trasporto combinato o cabotaggio?

Secondo il giudice, il trasporto combinato effettuato dal veicolo deve essere considerato trasporto internazionale, non cabotaggio. In base alla Direttiva 92/106/CEE, il trasporto combinato comprende i trasporti tra Stati membri dell’UE in cui il camion, il rimorchio o il semirimorchio percorre su strada la tratta iniziale o finale e il resto del percorso su ferrovia, senza un limite di 150 chilometri.

Il giudice ha sottolineato che il trasporto combinato non è soggetto alle norme sul cabotaggio né alle disposizioni sul distacco dei lavoratori, pertanto le sanzioni inflitte dall’agente erano infondate.

Il tribunale ha riconosciuto il terminal di Orbassano come il più vicino e funzionale, indicando che i terminal di Melzo e Busto Arsizio non hanno collegamenti ferroviari con la Francia, il che rende impossibile classificare il trasporto come trasporto combinato internazionale.

La sentenza del Giudice di Pace di Cremona mostra che la classificazione del trasporto deve basarsi sulla struttura effettiva del trasporto e sulla documentazione.&nbsp

Tags:

Leggi anche