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Polizia Locale di Bari/Facebook

La copertura mancante non prova la manomissione del tachigrafo. Sentenza rilevante del tribunale italiano

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L’assenza di un elemento di protezione sul tachigrafo implica automaticamente una violazione? Una recente sentenza del tribunale di Faenza fa luce su situazioni spesso punite con sanzioni severe. Il verdetto di luglio 2025 dimostra che non ogni danneggiamento fisico equivale a un tentativo di frode.

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Il caso risale al 17 novembre 2024, quando una pattuglia della polizia stradale di Ravenna ha fermato un camion frigorifero sull’autostrada A14, nei pressi di Santerno. L’autista è stato multato per trasporto irregolare, ma soprattutto ha ricevuto una sanzione di 1.732 euro per presunta violazione dell’art. 179 comma 2 del Codice della Strada. Gli agenti hanno contestato la manomissione del tachigrafo digitale, poiché mancava la copertura posteriore e i sigilli di sicurezza. Al conducente sono stati decurtati 10 punti dalla patente, sospeso il titolo di guida e il veicolo è stato posto sotto fermo amministrativo per tre mesi.

Il verdetto del tribunale di Faenza

La società di trasporto ha presentato ricorso, sostenendo che mancava una verifica tecnica del dispositivo da parte di un centro autorizzato. Secondo la normativa (art. 179 comma 6-bis CdS), solo un esame da parte di un’officina certificata può accertare l’eventuale alterazione o malfunzionamento del tachigrafo.

Alla documentazione è stato allegato un rapporto tecnico che ha confermato il corretto funzionamento del dispositivo. L’avvocato difensore ha inoltre richiamato una sentenza del 2021 in un caso analogo, in cui il giudice aveva respinto le accuse di manomissione.

Danno fisico ≠ manomissione

Nella sentenza n. 136/2025 del 3 luglio 2025, il tribunale ha stabilito che la semplice assenza della copertura sui connettori posteriori non costituisce di per sé una prova di azione dolosa da parte dell’autista o dell’azienda. L’elemento determinante è stato il certificato che attestava il corretto funzionamento del tachigrafo e la conformità alle norme.

Il giudice ha quindi accolto la richiesta di sospensione di tutte le sanzioni, inclusa la restituzione dei punti patente e la revoca del fermo amministrativo. Il dispositivo risultava regolare e funzionante – condizioni imprescindibili per configurare la violazione dell’art. 179 CdS.

Tutela dell’attività e principio di buona fede

Il tribunale ha inoltre sottolineato che le decisioni amministrative con gravi ricadute economiche – come il fermo di tre mesi di un veicolo – devono essere prese con prudenza e dopo un’analisi approfondita. Per una piccola impresa di trasporti, l’immobilizzazione di un mezzo può comportare la perdita di commesse fondamentali.

Infine, il giudice ha richiamato il principio di buona fede (art. 3 della legge 689/1981), che esclude la possibilità di sanzionare il vettore per un evento fortuito che non compromette il funzionamento del sistema.

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