Secondo la circolare del Ministero dell’Interno n. 300/STRAD/1/0000036498.U/2024 del novembre 2024, emanata in risposta alla richiesta delle associazioni italiane del trasporto, la mancata revisione del tachigrafo non sarà più equiparata a un dispositivo manomesso o non funzionante.
Fino a poco tempo fa, molti agenti applicavano l’articolo 179 del Codice della Strada, interpretando la revisione scaduta come grave violazione. Questo comportava:
- multe fino a 3.464 euro,
- sospensione della patente,
- decurtazione di 10 punti dalla Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).
Con la nuova interpretazione, l’omessa revisione del tachigrafo comporta solo una sanzione amministrativa di 52 euro, senza perdita di punti né sospensione della patente. La condizione è che il dispositivo sia comunque perfettamente funzionante.
La revisione resta obbligatoria
È però fondamentale ricordare che la revisione del tachigrafo ogni due anni rimane obbligatoria. Nonostante le sanzioni siano più leggere, la mancata esecuzione può comportare:
- problemi durante i controlli su strada,
- difficoltà durante le ispezioni aziendali,
- rischio di sanzioni più gravi in caso di guasti tecnici.
Il settore trasporti in Italia beneficia di maggiore chiarezza normativa, ma gli obblighi formali richiedono comunque attenzione costante.