Un aspetto di particolare rilievo riguarda l’apertura agli operatori esteri: l’agevolazione non è riservata alle sole imprese italiane, ma è accessibile anche ai vettori stabiliti in altri Paesi dell’Unione europea, in Svizzera e nel Regno Unito, purché in possesso dei requisiti previsti in materia di licenze, classificazione ambientale dei veicoli e modalità di pagamento dei pedaggi.
Il rimborso riguarda i pedaggi relativi ai viaggi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 con veicoli destinati al trasporto merci.
Sono ammessi esclusivamente i mezzi di classe ambientale Euro V, Euro VI o superiore, nonché i veicoli a trazione alternativa o elettrica. Restano quindi esclusi i veicoli Euro IV e inferiori.
Dal punto di vista tariffario, sono ammissibili:
- nella classificazione basata su assi e sagoma, i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5;
- nella classificazione volumetrica, le classi 2, 3 e 4.
Operatori esteri: quadro normativo
Possono presentare domanda:
- le imprese di autotrasporto stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea in possesso di licenza comunitaria ai sensi del Regolamento (CE) n. 1072/2009;
- gli operatori svizzeri titolari di licenza rilasciata in base all’accordo UE–Svizzera sul trasporto stradale;
- gli operatori con sede nel Regno Unito in possesso di licenza conforme al Regolamento 1072/2009;
- le imprese che effettuano trasporto in conto proprio stabilite in UE, Svizzera o Regno Unito.
Per i veicoli con targa estera è necessario indicare il Paese di immatricolazione. Qualora il mezzo sia registrato al di fuori dell’Unione europea, occorre allegare copia del documento di immatricolazione e del titolo autorizzativo alla circolazione in Italia.
Per i veicoli immatricolati nell’Unione europea, la classe ambientale dichiarata viene verificata attraverso il registro europeo EUCARIS. In caso di difformità, prevale il dato risultante dal registro.
Soglia minima e modalità di calcolo
L’accesso alla misura è riservato agli operatori che nel 2025 abbiano sostenuto almeno 200.000 euro di pedaggi ammissibili (al netto dell’IVA).
Il rimborso è calcolato sui pedaggi pagati tramite fornitori autorizzati di pagamento differito, tra cui AS 24 Italia, Axxes, DKV Euro Service, Telepass e Unipoltech.
Le percentuali di riduzione variano in funzione del volume di spesa e della classe ambientale dei veicoli. Per i mezzi Euro VI (o superiori), elettrici o alimentati con carburanti alternativi, la riduzione parte dal 5% per volumi compresi tra 200.000 e 400.000 euro e può arrivare fino al 13% oltre i 5 milioni di euro. Per i veicoli Euro V le aliquote sono inferiori di due punti percentuali nelle medesime fasce.
È inoltre previsto un incentivo aggiuntivo per i transiti notturni (almeno il 10% del totale ammissibile), fermo restando il tetto massimo complessivo del 13%.
Qualora l’ammontare delle richieste superi le risorse disponibili, il Comitato centrale procederà alla riparametrazione delle percentuali mediante un coefficiente correttivo.
Calendario e procedura
La domanda deve essere presentata tramite il sistema online “PEDAGGI”, disponibile sul portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori.
La procedura si articola in due fasi:
- prenotazione: dalle ore 9:00 del 3 giugno 2026 alle ore 14:00 del 9 giugno 2026;
- inserimento dati, firma digitale e invio: dalle ore 9:00 del 23 giugno 2026 alle ore 14:00 del 22 luglio 2026.
La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante (o da un delegato) e l’imposta di bollo deve essere versata tramite PagoPA. L’omissione anche di uno solo degli adempimenti comporta l’inammissibilità della richiesta.
Per le imprese con elevati volumi di traffico autostradale, la misura rappresenta uno strumento di ottimizzazione dei costi operativi, in un contesto caratterizzato da margini compressi e crescente pressione sulla sostenibilità ambientale del trasporto su gomma.









