La circolare ribadisce che il termine dei 60 giorni dalla data di emissione della fattura rimane invariato. Tale limite era già previsto dal D.Lgs. 231/2002 e dal D.L. 112/2008, e la recente legge non interviene su questo aspetto.
La novità consiste invece nel rafforzamento del sistema di controllo e tutela, grazie all’estensione al settore dell’autotrasporto dell’istituto dell’abuso di dipendenza economica.
L’AGCM potrà intervenire in caso di mancati pagamenti diffusi e reiterati
La Legge 105/2025 consente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) di avviare accertamenti:
- d’ufficio,
- oppure su segnalazione del creditore,
- quando i ritardi nei pagamenti risultano abituali e non episodici.
Nei casi più gravi, le sanzioni possono arrivare fino al 10% del fatturato annuo dell’impresa committente, come previsto dall’articolo 15 della Legge 287/1990.
Secondo il Comitato Centrale, l’obiettivo è contrastare i ritardi strutturali nella liquidazione dei servizi di trasporto, fenomeno che incide in modo significativo sulla stabilità finanziaria della filiera logistica.
Segnalazioni: procedure uniformate e anonimato garantito
L’Albo comunica di aver avviato un confronto con l’AGCM per definire procedure comuni e semplificate per le imprese creditrici. L’intervento diretto dell’Albo mira a facilitare la raccolta dei dati necessari a dimostrare la reiterazione dell’inadempienza.
La circolare precisa che:
- l’identità del segnalante rimane anonima,
- i dati trasmessi sono trattati nel rispetto della riservatezza.
Le imprese possono inviare la segnalazione tramite PEC all’indirizzo: albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it
Alla comunicazione devono essere allegati:
- Dichiarazione sostitutiva secondo il modello fornito dalla circolare.
- Tabella 1 (obbligatoria) – identificazione del committente o dei committenti.
- Tabella 2 (facoltativa ma raccomandata) – informazioni utili a comprendere la diffusione del fenomeno.
- Tabella 3 (obbligatoria) – elenco delle fatture pagate in ritardo e di quelle scadute e non pagate.
Le tabelle devono essere inviate anche in formato editabile, per permettere verifiche accurate.
Periodo minimo di sei mesi per dimostrare la reiterazione
Il Comitato Centrale sottolinea che la documentazione deve essere compilata in modo da dimostrare la reiterazione dell’inadempienza.
Per questo motivo è consigliato indicare un periodo di riferimento non inferiore a sei mesi, sufficiente ad accertare che il ritardo non sia un episodio isolato, ma una pratica sistematica.
Obiettivo: uniformare i comportamenti e rafforzare il presidio sui ritardi di pagamento
Con questa circolare, l’Albo punta a:
- fornire un quadro interpretativo chiaro agli operatori,
- uniformare le procedure di segnalazione,
- rafforzare la capacità istituzionale di contrastare uno dei principali fattori di criticità finanziaria per le imprese di autotrasporto: i ritardi nei pagamenti da parte dei committenti.
La circolare rappresenta quindi un passo verso un maggior coordinamento tra le istituzioni e un più efficace presidio delle condizioni economiche in cui operano i vettori italiani.









