Il 13 ottobre di quest’anno è stata pubblicata la Direttiva Delegata (UE) 2025/1801 sulle procedure standardizzate per il controllo del trasporto su strada di merci pericolose. Essa aggiorna gli Allegati I e II della Direttiva (UE) 2022/1999, adattando le normative agli ultimi cambiamenti tecnici nel sistema ADR e alle raccomandazioni del Comitato ONU per il Trasporto di Merci Pericolose.
La Commissione Europea sottolinea che l’obiettivo delle modifiche è di aumentare la coerenza e la trasparenza dei controlli in tutta l’Unione e migliorare la sicurezza del trasporto di merci pericolose.
Il cambiamento operativo più importante è l’introduzione di una nuova checklist, obbligatoria per tutti i servizi di controllo negli stati membri. Il documento specifica i criteri per valutare la conformità di veicoli, serbatoi e contenitori ADR, nonché i requisiti per la documentazione di trasporto, i certificati di approvazione e le attrezzature di sicurezza. Ogni punto della checklist fa riferimento a una specifica regolazione ADR, al fine di garantire un’applicazione uniforme delle normative in tutta l’Unione.
Tre livelli di violazioni del rischio
La direttiva introduce una nuova classificazione delle categorie di rischio per le infrazioni relative al trasporto di merci pericolose:
- Categoria I – Alto rischio: include casi che richiedono l’arresto immediato del veicolo, come perdite di sostanze pericolose, mancanza di documentazione, o mancanza di certificazione del conducente ADR. Questa categoria include anche incidenti che pongono un rischio di morte, gravi lesioni o danni ambientali significativi.
- Categoria II – Rischio medio: riguarda violazioni che richiedono una correzione immediata, come estintori difettosi o segnali errati, nonché incidenti che pongono un rischio di lesioni o danni ambientali.
- Categoria III – Basso rischio: si riferisce a carenze formali o errori minori che possono essere corretti successivamente senza influire significativamente sulla sicurezza.
Responsabilità nella catena logistica
Le nuove normative rafforzano la tracciabilità e la responsabilità dei partecipanti al trasporto. La direttiva elenca esplicitamente gli obblighi di speditori, vettori, destinatari, mittenti, imballatori, riempitori, operatori di serbatoi e scaricatori.
Ciascuno di questi enti è tenuto a verificare il rispetto delle normative ADR, cosa che è intesa a ridurre le ambiguità interpretative e a definire chiaramente la responsabilità in caso di violazioni.
Documenti obbligatori e versioni digitali
Secondo le nuove regole, tutti i documenti ADR richiesti – inclusi i certificati di formazione, approvazioni dei veicoli e istruzioni scritte – devono essere nella cabina del conducente e disponibili durante le ispezioni.
La documentazione elettronica è consentita, ma solo se accesso immediato e affidabile è garantito. La mancanza di documenti o la loro inesattezza può comportare la detenzione del veicolo e l’imposizione di sanzioni amministrative o penali.
Sfide per l’industria del trasporto
Le nuove normative significano che i vettori e gli operatori logistici dovranno aggiornare procedure interne, formazione e documentazione.
 Le aziende devono verificare se i materiali che trasportano rientrano nelle nuove categorie di rischio e assicurarsi che i conducenti abbiano certificati ADR aggiornati.
Una ri-verifica dell’obbligo di nominare un consulente ADR sarà anche necessaria, alla luce delle nuove soglie ed eccezioni.
Collegamento con ADR 2025
La Direttiva 2025/1801 fa anche riferimento a cambiamenti nel ADR 2025, comprese nuove numerazioni ONU, soglie di pericolo modificate per materiali selezionati – comprese le batterie al litio, i composti di piombo e i rifiuti metallici – e tabelle di compatibilità aggiornate, sviluppate in conformità con le linee guida UNECE.
Secondo la pubblicazione nel Giornale Ufficiale dell’Unione Europea, la direttiva entrerà in vigore il 2 novembre 2025, e gli stati membri avranno fino al 23 giugno 2026 per implementarne le disposizioni. Le nuove procedure diventeranno obbligatorie dal 24 giugno 2026.












