Comando della polizia dell’Assia orientale

Camion a 122 km/h secondo il tachigrafo: scatta il deposito cauzionale

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Un controllo stradale in Assia ha fatto emergere una registrazione particolarmente anomala: il tachigrafo digitale di un autoarticolato immatricolato in Francia indicava una velocità di 122 km/h, mentre nel tratto preso in esame il limite era di 80 km/h. Il conducente moldavo ha dovuto versare un deposito cauzionale di diverse centinaia di euro in vista del procedimento sanzionatorio. Il caso riporta inoltre l’attenzione su una questione giuridica rilevante: fino a che punto i dati del tachigrafo possono essere utilizzati come prova di un eccesso di velocità?

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I punti principali:

  • Durante un controllo a Kirchheim, la polizia tedesca ha individuato attraverso l’analisi del tachigrafo una registrazione di 122 km/h riferita a un tratto con limite di 80 km/h.
  • Il conducente moldavo era alla guida di un autoarticolato immatricolato in Francia.
  • Gli agenti hanno disposto il versamento di un deposito cauzionale di diverse centinaia di euro a garanzia della futura sanzione.

L’episodio risale al 16 settembre 2026 ed è avvenuto durante un controllo sui mezzi pesanti presso l’SVG-Autohof di Kirchheim, in Assia. L’operazione faceva parte di una giornata dedicata alla sicurezza organizzata nell’ambito dell’iniziativa Fernfahrerstammtisch Hessen, con la partecipazione di agenti specializzati provenienti da diverse aree del Land.

Oltre alle verifiche sui tempi di guida e di riposo, sulle condizioni tecniche dei veicoli, sul fissaggio del carico e sul trasporto di merci pericolose, gli agenti hanno analizzato anche i dati relativi alla velocità memorizzati dai tachigrafi digitali.

Il tachigrafo aveva registrato 122 km/h

Uno dei controlli ha riguardato un conducente moldavo alla guida di un autoarticolato immatricolato in Francia. Secondo quanto riferito dalla polizia, dall’analisi del tachigrafo è emersa una velocità di 122 km/h in relazione a un tratto in cui il limite era di 80 km/h: una differenza di 42 km/h.

In vista del procedimento sanzionatorio, al conducente è stato richiesto il versamento di un deposito cauzionale (Sicherheitsleistung) di diverse centinaia di euro. La polizia non ha comunicato l’importo esatto, limitandosi a indicare una somma nella fascia media delle tre cifre.

Il deposito cauzionale non equivale alla sanzione definitiva. Serve piuttosto a garantire il pagamento dell’importo che potrà essere stabilito al termine del procedimento.

Il comunicato della polizia non precisa se, oltre ai dati del tachigrafo, gli agenti disponessero di ulteriori elementi utili a documentare l’eccesso di velocità.

Sei veicoli non hanno potuto proseguire

Il controllo di Kirchheim ha fatto emergere numerose altre irregolarità. Complessivamente sono stati sottoposti a verifica 26 veicoli e conducenti. Le contestazioni hanno riguardato, tra l’altro, il fissaggio del carico, i tempi di guida e di riposo, le condizioni tecniche dei mezzi, la velocità e le norme sul trasporto di animali.

In sei casi la polizia ha vietato la prosecuzione del viaggio fino alla rimozione delle irregolarità.

Tra i veicoli fermati figurava un complesso croato che presentava gravi difetti tecnici e carenze nel fissaggio del carico. Il mezzo ha potuto riprendere il viaggio soltanto dopo gli interventi necessari e la corretta sistemazione della merce.

Nel corso dell’operazione sono stati redatti 23 verbali per diverse violazioni e sono stati riscossi depositi cauzionali per un importo complessivo di diverse migliaia di euro.

Gli agenti hanno inoltre avviato un procedimento relativo al trasporto di pneumatici effettuato con una configurazione irregolare del complesso veicolare. Secondo le autorità, il beneficio economico ottenuto attraverso la violazione potrebbe essere recuperato nell’ambito del procedimento, per un importo stimato nella fascia media delle quattro cifre.

Un precedente: il tachigrafo aveva registrato 156 km/h

Non è la prima volta che in Germania i dati del tachigrafo attirano l’attenzione della polizia per velocità eccezionalmente elevate.

All’inizio di luglio 2026 gli agenti avevano fermato un camion sulla A6, nei pressi di Sinsheim, dopo che alcuni testimoni avevano segnalato un mezzo pesante che avrebbe viaggiato a circa 140 km/h in un tratto interessato da lavori.

Dall’analisi successiva del tachigrafo era emersa una velocità massima registrata di 156 km/h.

In quel caso gli agenti avevano inoltre rilevato possibili indizi di manipolazione del dispositivo. La polizia aveva quindi sequestrato la patente, la carta del conducente e le chiavi del veicolo.

Il caso di Kirchheim presenta però caratteristiche diverse. Secondo il comunicato della polizia, la velocità è emersa durante l’analisi dei dati nell’ambito di un normale controllo. Non vengono menzionati né una precedente segnalazione di testimoni né sospetti di manomissione del tachigrafo.

Il tachigrafo basta per contestare un eccesso di velocità?

È qui che il caso assume un interesse più ampio. Il tachigrafo digitale registra numerosi parametri relativi all’attività del veicolo e del conducente, compresa la velocità. La presenza di una determinata velocità nella memoria del dispositivo, tuttavia, non significa necessariamente che da quel dato possa derivare automaticamente una sanzione.

La questione riguarda soprattutto la possibilità di determinare con sufficiente precisione dove e quando sia stata raggiunta quella velocità, quale limite fosse in vigore e chi fosse alla guida in quel momento.

In Italia il tema è stato oggetto di diverse decisioni. A metà giugno 2026 un tribunale di Brindisi ha annullato una sanzione inflitta a un camionista sulla sola base di una stampa del tachigrafo digitale.

Secondo il giudice, nelle circostanze di quel procedimento la registrazione non era sufficiente, da sola, ad attribuire l’infrazione al conducente, in assenza di ulteriori elementi probatori come una rilevazione effettuata con strumenti specificamente destinati al controllo della velocità.

La decisione non significa però che i dati del tachigrafo siano sempre inutilizzabili. Anche la giurisprudenza italiana ha riconosciuto, in determinate circostanze, la possibilità di attribuire valore probatorio alle registrazioni del dispositivo.

In Germania i dati possono avere valore probatorio

Anche in Germania l’utilizzo delle registrazioni del tachigrafo non equivale a un automatismo sanzionatorio.

Decisioni di tribunali regionali superiori, tra cui l’OLG di Hamm e l’OLG di Colonia, hanno ammesso l’impiego dei dati del tachigrafo come elemento di prova nei procedimenti relativi alla velocità.

Le autorità devono tuttavia valutare le circostanze concrete del caso. Tra gli elementi rilevanti figurano la possibilità di individuare con precisione luogo e momento della presunta infrazione, il limite applicabile in quel punto e l’affidabilità dei dati utilizzati. La giurisprudenza ha inoltre affrontato la questione dei margini di tolleranza da applicare alle rilevazioni.

Anche per questo il caso di Kirchheim è significativo, ma non permette di concludere che in Germania ogni velocità superiore al limite registrata da un tachigrafo determini automaticamente una multa.

Ciò che emerge con certezza dal controllo è che l’analisi dei dati del tachigrafo può far scattare ulteriori accertamenti anche dopo il viaggio. Nel caso dell’autoarticolato controllato a Kirchheim, la registrazione di 122 km/h ha portato all’avvio della procedura e alla richiesta di un deposito cauzionale di diverse centinaia di euro.

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