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Tachigrafo sui furgoni dal 1 luglio 2026: obblighi, esenzioni e sanzioni (FAQ)

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Le regole europee per il trasporto leggero stanno per cambiare passo. Con il Pacchetto Mobilità, il tachigrafo non resterà più un obbligo riservato ai camion: in alcune attività internazionali entrerà in gioco anche per i furgoni.

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Dal 1 luglio 2026 scatterà infatti l’obbligo di installare e utilizzare il dispositivo di registrazione su determinati veicoli leggeri impegnati nel trasporto oltreconfine. In questa guida trovi i punti chiave: quali mezzi rientrano, quando si può essere esentati, cosa cambia su tempi di guida e riposi e quali conseguenze si rischiano in caso di mancato adeguamento.

Date da segnare e campo di applicazione

Da quando diventa obbligatorio il tachigrafo sui furgoni?

La nuova prescrizione entra in vigore dal 1 luglio 2026. Da quel momento, i veicoli interessati dovranno avere il tachigrafo installato e attivo durante l’attività.

Quali veicoli sono coinvolti?

L’obbligo riguarda i veicoli (e le combinazioni, ad esempio furgone più rimorchio) con massa massima ammissibile superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, quando impiegati nel trasporto internazionale di merci conto terzi oppure in cabotaggio.

Il cabotaggio rientra nelle nuove regole?

Sì. L’obbligo di tachigrafo si applica sia al trasporto internazionale a pagamento sia alle operazioni di cabotaggio effettuate con veicoli nella fascia tra oltre 2,5 tonnellate e 3,5 tonnellate di massa massima ammissibile.

Conta il peso reale o quello a libretto?

Il parametro determinante è la massa massima ammissibile indicata nei documenti del veicolo, non il peso riscontrato al momento di un controllo su strada. Se è presente un rimorchio, va considerata la massa massima ammissibile complessiva dell’intero complesso. In pratica, la regola può estendersi anche a un’autovettura che traina un rimorchio pesante, purché l’impiego sia di tipo commerciale.

Quale tachigrafo serve?

I mezzi soggetti all’obbligo dovranno montare il tachigrafo intelligente di seconda generazione, versione 2 (Smart Tacho G2V2). Installazione, calibrazione e applicazione del blocco aziendale possono essere effettuate esclusivamente da un’officina autorizzata.

Esenzioni: quando il tachigrafo non è richiesto

Tutti i furgoni sopra 2,5 tonnellate devono adeguarsi se fanno traffico internazionale?

No. Il regolamento (CE) numero 561/2006 prevede due esclusioni rilevanti (articolo 3(a)(a) e articolo 3(h)(a)) che, in determinate condizioni, consentono di operare senza dispositivo di registrazione.

Che cos’è l’“esenzione artigiani” (articolo 3(a)(a))?

Questa esclusione permette di non utilizzare il tachigrafo quando il conducente trasporta materiali, attrezzature o macchinari necessari per svolgere il proprio lavoro, oppure merci prodotte nell’ambito di un’attività artigianale. Per applicarla, devono essere rispettate contemporaneamente tutte le condizioni:

  • La massa massima ammissibile del veicolo o del complesso non supera 7,5 tonnellate.
  • Il trasporto avviene entro 100 chilometri dalla sede dell’impresa.
  • La guida del veicolo non rappresenta l’attività principale del conducente.
  • Il trasporto è accessorio rispetto all’attività principale dell’azienda.

Come funziona l’esenzione per trasporto in conto proprio (articolo 3(h)(a))?

L’esclusione riguarda i furgoni tra 2,5 tonnellate e 3,5 tonnellate impiegati per trasporti legati all’attività dell’azienda. In questo caso non vale il limite dei 100 chilometri (quindi sono possibili anche percorrenze internazionali più lunghe), a patto che siano rispettati i requisiti seguenti:

  • Il trasporto non viene svolto a pagamento per conto di terzi.
  • Le merci appartengono all’impresa o sono da essa gestite nell’ambito della propria attività (vendute, acquistate, noleggiate, ecc.).
  • La guida non è l’occupazione principale della persona impiegata.

Avvertenza importante: se il conducente del furgone è assunto specificamente come autista professionista, è probabile che le autorità di controllo contestino l’applicazione di questa esenzione.

Tempi di guida e riposi: cosa cambia per i furgoni

Quali limiti si applicano dal 1 luglio 2026?

Per i conducenti che operano con furgoni rientranti nel nuovo perimetro, il regime sarà lo stesso previsto per i conducenti dei veicoli pesanti:

Tipo di attività Limite e indicazioni
Guida giornaliera Massimo 9 ore (estendibili a 10 ore non più di due volte a settimana).
Guida settimanale Massimo 56 ore.
Guida su due settimane Massimo 90 ore su due settimane consecutive.
Pause di guida Almeno 45 minuti ogni 4,5 ore di guida (frazionabili in 15 minuti + 30 minuti).
Riposo giornaliero Minimo standard 11 ore in ogni periodo di 24 ore.

Chi effettua trasporti soggetti alle regole del Pacchetto Mobilità dovrà inoltre rispettare gli obblighi legati al distacco dei conducenti, essere in possesso di una carta conducente nominativa e attenersi all’obbligo di rientro periodico alla base o al luogo di residenza.

Quali sanzioni si rischiano in Europa se manca il tachigrafo richiesto?

Dopo l’entrata in vigore della norma, circolare senza il tachigrafo intelligente di seconda generazione richiesto (G2V2) verrà considerato un illecito grave. Di seguito una sintesi, Paese per Paese, delle sanzioni e delle misure riportate da fonti ufficiali:

Austria: multe da 400 a cinquemila euro. Il veicolo può essere fermato finché non viene installato il dispositivo corretto.

Belgio: sanzione fissa di duemilaseicentoquaranta euro per assenza del tachigrafo previsto.

Bulgaria: uso di tachigrafo non conforme: multa di millecinquecento lev; assenza del tachigrafo intelligente 2.0: tremila lev.

Croazia: sanzioni a scaglioni: da 390 a 920 euro per il conducente, da millenovecentoottanta a tremilatrecentodieci euro per l’azienda e da 920 a millenovecentoottanta euro per il responsabile in impresa.

Cipro: fino a tremilaquattrocentodiciassette euro per mancanza del tachigrafo intelligente 2.0.

Montenegro: multe da duemilacinquecento a seimila euro per assenza dell’equipaggiamento richiesto.

Cechia: sanzione fino a trecentocinquantamila corone ceche; il veicolo può essere portato in officina per l’installazione a spese del vettore.

Danimarca: al conducente multa fino a seimila corone danesi; all’impresa di trasporto fino a dodicimila corone danesi.

Estonia: fino a 800 euro per il conducente e fino a tremiladuecento euro per il titolare dell’attività.

Finlandia: sanzioni legate al reddito. Minimo pari a dieci giorni di paga del conducente, massimo pari a 25 giorni.

Francia: misure molto severe: multa fino a trentamila euro, fino a un anno di reclusione e sequestro immediato del veicolo.

Grecia: multa di tremila euro, con fermo immediato del veicolo fino al pagamento.

Spagna: sanzione amministrativa di duemilauno euro.

Lituania: multa per il conducente da 350 a 600 euro; per il soggetto responsabile da 900 a millesettecento euro. La marcia è vietata finché il tachigrafo non viene sostituito e non viene completata la verifica tecnica.

Lussemburgo: possibile procedimento giudiziario. Il giudice può disporre una multa da 251 euro fino a venticinquemila euro e/o reclusione da otto giorni a cinque anni.

Lettonia: multa da 430 a 700 euro per assenza del tachigrafo richiesto.

Malta: sanzione simbolica di 58.23 euro.

Paesi Bassi: assenza di tachigrafo intelligente omologato: multa di quattromilaquattrocento euro.

Germania: multa di millecinquecento euro per mancata installazione di un tachigrafo conforme ai requisiti.

Polonia: sanzione amministrativa di dodicimila złotych (diecimila złotych all’azienda e duemila złotych al gestore dei trasporti). Le autorità possono trattenere il libretto di circolazione (con possibilità di proseguire fino a sette giorni). L’ispettorato segnala inoltre che il mancato adeguamento nei tempi può avviare procedimenti legati al requisito di buona reputazione del vettore.

Portogallo: mancata installazione del dispositivo di seconda generazione: multa da milleduecento a seimila euro.

Romania: multa da milleottocento a duemilaquattrocento euro; il veicolo può essere sequestrato finché non viene risolta la criticità tecnica.

Slovacchia: per assenza di tachigrafo omologato, mancata revisione periodica o dispositivo danneggiato, sanzioni da milleseicentocinquantanove a sedicimilacinquecentonovantasei euro. Possibile anche ritiro di documenti e targhe.

Slovenia: multa fino a millecinquecento euro per assenza del dispositivo corretto.

Svizzera: multa di almeno 540 franchi svizzeri; il veicolo può essere bloccato finché non viene pagato l’importo dovuto.

Svezia: multa di ventimila corone svedesi per assenza del dispositivo di registrazione richiesto.

Ungheria: mancata installazione del tachigrafo G2V2: sanzione di ottocentomila fiorini.

Regno Unito: guida senza il tachigrafo corretto: multa di 300 sterline.

Italia: multa da 866 a tremilaquattrocentosessantaquattro euro, obbligo di installazione entro dieci giorni e sospensione della patente da 15 giorni a tre mesi.

Come preparare l’azienda al nuovo obbligo

Quali adempimenti aggiuntivi ricadono sull’impresa?

Acquistare il dispositivo (circa mille euro netti, a cui si aggiungono i costi di installazione) e montarlo sul furgone è solo l’inizio. Per essere in regola, l’operatore deve anche:

  1. Richiedere la carta azienda e le carte conducente per tutti gli autisti.
  2. Scaricare i dati nei tempi previsti: dalle carte conducente almeno ogni 28 giorni e dalla memoria del tachigrafo almeno ogni 90 giorni.
  3. Conservare i file scaricati per un periodo compreso tra uno e due anni.
  4. Formare autisti e personale di pianificazione sull’uso del dispositivo e sulla programmazione dei viaggi in base ai nuovi limiti.

Cosa cambia nella pianificazione operativa di tutti i giorni?

Per chi lavora con furgoni, la gestione “al volo” delle missioni — magari con un foglio di calcolo — diventerà più difficile da sostenere. Con controlli più stringenti e consegne da organizzare tenendo conto di pause obbligatorie e tempi di guida e riposo e del rischio di stanchezza, molte aziende saranno spinte verso strumenti digitali. Per difendere la marginalità, potrebbe diventare necessario adottare sistemi di telematica con scarico remoto dei file DDD e moduli in grado di intercettare automaticamente le infrazioni sui tempi di guida in tempo reale.

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