L’estensione dell’obbligo, però, non comporta automaticamente l’installazione del dispositivo per tutti i veicoli di questa fascia. In molti casi la differenza la faranno le deroghe previste dal Regolamento (CE) n. 561/2006, in particolare agli articoli 3(aa) e 3(ha), che in determinate condizioni consentono di operare senza tachigrafo anche dopo il 1 luglio 2026.
L’impatto potenziale riguarda migliaia di aziende che utilizzano furgoni per attività oltreconfine. Non basterà considerare la massa del veicolo: contano anche il tipo di servizio svolto e, soprattutto, il ruolo effettivo del conducente all’interno dell’impresa.
Nelle ultime settimane sono aumentate le richieste di chiarimento da parte degli operatori. Indicazioni operative sono arrivate, tra gli altri, dalla Commissione europea e dalla Camera di Commercio e Industria della Svevia (IHK Schwaben), che ha tradotto le regole in implicazioni pratiche per la gestione quotidiana delle flotte di veicoli leggeri.
Furgoni oltre 2,5 tonnellate: quando scatta l’obbligo
Dal 1 luglio 2026 l’obbligo di tachigrafo si applicherà ai veicoli con massa complessiva a pieno carico ammessa superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, se impiegati nel trasporto commerciale internazionale su strada di merci o in operazioni di cabotaggio.
In sostanza, una parte rilevante del segmento dei furgoni rientra nel perimetro delle regole europee su tempi di guida, pause e riposi per le attività transfrontaliere.
IHK Schwaben ricorda che, ai fini dei controlli, fa fede la massa complessiva a pieno carico ammessa indicata nei documenti del veicolo, non il peso effettivo rilevato su strada. Nel caso di complessi di veicoli, si considera la massa complessiva a pieno carico ammessa del veicolo trainante e del rimorchio, sommata.
Di conseguenza, in alcune configurazioni anche combinazioni auto più rimorchio potrebbero rientrare nel campo di applicazione delle nuove disposizioni.
Trasporto internazionale sì, tachigrafo sempre? Non necessariamente
Anche con l’allargamento dell’obbligo, la normativa UE mantiene alcune esclusioni che permettono, in casi specifici, di svolgere determinate attività di trasporto senza tachigrafo.
Secondo IHK Schwaben, per chi utilizza furgoni oltreconfine risultano particolarmente rilevanti due deroghe del Regolamento (CE) n. 561/2006: quelle previste dall’articolo 3(aa) e dall’articolo 3(ha).
La prima è la deroga per attività artigianali (articolo 3(aa)). Esclude dall’applicazione delle regole su guida e riposo alcuni spostamenti, ad esempio il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al lavoro del conducente, nonché le consegne di beni realizzati nell’ambito dell’attività artigianale.
Per poterne beneficiare, devono essere rispettate contemporaneamente tutte le condizioni: la massa complessiva a pieno carico ammessa del veicolo (o del complesso) non deve superare 7,5 tonnellate; l’attività deve svolgersi entro 100 chilometri dalla sede dell’impresa; la guida non deve essere l’occupazione principale del conducente; e il trasporto deve essere accessorio rispetto all’attività principale dell’azienda.
La seconda deroga chiave, prevista dall’articolo 3(ha), riguarda i veicoli con massa complessiva a pieno carico ammessa superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate utilizzati per trasporti in conto proprio dell’azienda.
In questo caso, le regole su tempi di guida, riposi e tachigrafo non si applicano a condizione che il trasporto non venga effettuato commercialmente per terzi, sia svolto nell’ambito dell’attività dell’impresa e che la guida non rappresenti il lavoro principale del conducente.
Un elemento rilevante è che l’articolo 3(ha) non prevede il limite del raggio di 100 chilometri che invece vale per la deroga artigianale. Questo significa che il conto proprio può avvenire anche su tratte più lunghe, comprese quelle internazionali, purché siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti dal regolamento.
Gli esperti avvertono però che “conto proprio” non equivale automaticamente a esenzione: ciò che conta è come l’attività viene svolta in concreto. Se il mezzo è guidato da una persona assunta principalmente come autista professionista, durante un controllo l’accesso alla deroga potrebbe essere contestato.
Non basta installare il tachigrafo: cambiano anche le regole operative
Quando un veicolo rientra nell’obbligo, l’adempimento non si limita all’installazione del dispositivo. L’azienda deve rispettare anche l’intero impianto UE su tempi di guida, pause e riposi.
Il limite di guida giornaliero è di 9 ore, estendibile a 10 ore per due volte a settimana. La guida complessiva non può superare 56 ore in una settimana e 90 ore su due settimane consecutive.
Dopo 4 ore e 30 minuti al volante è obbligatoria una pausa di almeno 45 minuti, che può essere suddivisa in due periodi: 15 minuti e 30 minuti.
La normativa stabilisce inoltre riposi minimi giornalieri e settimanali e prevede l’obbligo per i conducenti di rientrare regolarmente presso il luogo di residenza o il centro operativo dell’azienda.
Controlli: al centro ci saranno i dati del tachigrafo
Per i trasportatori interessati dalle nuove regole, ogni viaggio dovrà essere registrato tramite tachigrafo. I dati memorizzati potranno essere verificati sia durante i controlli su strada sia presso la sede aziendale.
Registrazioni errate delle attività o l’assenza delle annotazioni richieste possono portare a sanzioni amministrative.
Preparazione in ritardo: molte flotte non sono ancora pronte
Nonostante la scadenza sia ormai vicina, molte aziende non hanno completato l’adeguamento. Un’indagine dell’International Road Transport Union (IRU), pubblicata a maggio, ha rilevato che l’88 per cento dei veicoli interessati dalle nuove prescrizioni deve ancora essere equipaggiato con il tachigrafo.
Solo il 27,7 per cento degli operatori ha dichiarato che riuscirà a rispettare i nuovi obblighi prima del 1 luglio 2026, mentre il 46,5 per cento ammette di non essere ancora pronto.
Tra le criticità segnalate più spesso: capacità limitata delle officine per le installazioni, costi elevati e difficoltà tecniche nell’adeguare alcuni veicoli ai nuovi requisiti.
Secondo l’IRU, nelle ultime settimane non si tratta solo di installare il dispositivo. Servono anche formazione ai conducenti, procedure per lo scarico dei dati del tachigrafo e una riorganizzazione del lavoro coerente con le regole UE su guida e riposo.
Ultimo mese per mettersi in regola
Con il conto alla rovescia ormai iniziato, le imprese che impiegano veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate in operazioni internazionali dovrebbero verificare la composizione della flotta, valutare se alcune attività rientrano nelle deroghe previste e preparare i conducenti ai nuovi obblighi legati alla registrazione dei tempi di lavoro.
Per molte realtà, la differenza la farà un’analisi puntuale delle esenzioni previste dal Regolamento (CE) n. 561/2006, così da stabilire se un determinato veicolo dovrà essere dotato di tachigrafo a partire dal 1 luglio 2026.







