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Esportazioni extra-UE: i controlli essenziali per evitare blocchi alla frontiera

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Esportare oltre i confini dell’Unione europea non significa soltanto organizzare un itinerario efficiente. Per vettori e spedizionieri, la riuscita della spedizione dipende anche dalla correttezza delle dichiarazioni doganali, dalla coerenza dei documenti commerciali e dal rispetto delle procedure di transito previste dal Paese di destinazione. Questa guida raccoglie i principali controlli per il Regno Unito, la Norvegia e la Turchia, compreso l’ELO per le rotte verso il Regno Unito via Francia.

Il testo che stai leggendo è stato tradotto utilizzando uno strumento automatico, che potrebbe portare a delle imprecisioni. Grazie per la comprensione.

I blocchi alla frontiera non dipendono necessariamente dal vettore. Nella maggior parte dei casi, il problema è riconducibile a documenti mancanti, formalità doganali compilate in modo errato o requisiti introdotti di recente e non considerati nella pianificazione.

L’assenza di un MRN, una prova del trattamento preferenziale non corretta o il mancato rispetto delle regole del sistema Smart Border francese possono comportare un controllo aggiuntivo. In alcuni casi, il mezzo può persino non essere autorizzato all’imbarco.

Ogni destinazione ha regole diverse

Il Regno Unito, la Norvegia e la Turchia si trovano al di fuori dell’Unione europea, ma prevedono procedure diverse per la movimentazione delle merci. I documenti e gli adempimenti dipendono dalla destinazione specifica e dagli accordi commerciali applicabili.

Regno Unito

Dopo la Brexit, le spedizioni tra l’Unione europea e il Regno Unito sono soggette alle formalità doganali previste per le operazioni di esportazione e importazione. La merce deve essere sdoganata sul versante europeo in esportazione e nel Regno Unito in importazione. Per determinate categorie di prodotti, l’Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l’UE e il Regno Unito (TCA) può consentire l’applicazione di un trattamento preferenziale, ma solo se sono rispettate le relative regole sull’origine.

Norvegia

La Norvegia fa parte dello Spazio economico europeo, ma non dell’unione doganale dell’Unione europea. Anche per le spedizioni dirette in Norvegia sono quindi necessarie le formalità di esportazione e importazione. L’origine preferenziale può essere utilizzata quando sono soddisfatte le condizioni previste dagli accordi applicabili.

Turchia

La Turchia è collegata all’Unione europea da un’unione doganale che riguarda la maggior parte dei prodotti industriali. Nella pratica, il documento A.TR. viene utilizzato di frequente, ma non è adatto a ogni tipo di spedizione.

A seconda della merce e della base giuridica del trattamento preferenziale, può essere necessario anche un certificato EUR.1 oppure una dichiarazione di origine. Le formalità di esportazione e importazione restano comunque obbligatorie.

Il documento da utilizzare deve essere definito prima di pianificare il trasporto. Prima della partenza, è importante verificare quali documenti saranno richiesti dal destinatario e dalle autorità doganali.

Documenti commerciali

Prima della partenza del mezzo, verificate che il fascicolo documentale di base sia completo. In genere comprende:

  • fattura commerciale;
  • distinta colli;
  • lettera di vettura CMR;
  • documentazione relativa agli imballaggi o ai pallet, quando richiesta;
  • certificati di qualità e ogni altro documento richiesto dal partner commerciale.

I dati devono coincidere su tutti i documenti. Durante i controlli doganali vengono verificati soprattutto:

  • esportatore;
  • destinatario;
  • descrizione della merce;
  • quantità;
  • peso;
  • valore;
  • numero della fattura.

Le incongruenze tra i documenti sono tra le cause più frequenti dei blocchi durante lo sdoganamento.

Dichiarazione di esportazione

Prima della partenza, verificate che:

  • la dichiarazione di esportazione sia stata presentata correttamente;
  • sia stato assegnato un MRN;
  • il vettore abbia ricevuto l’MRN o l’EAD;
  • sia stato indicato l’ufficio di uscita corretto, ossia il punto in cui il mezzo lascerà il territorio doganale dell’Unione europea.

In assenza dell’MRN, la procedura di esportazione normalmente non può essere completata correttamente.

Procedure di transito

Non tutte le esportazioni richiedono una procedura di transito, ma in molti casi questo adempimento è necessario. Il tema è particolarmente rilevante quando il mezzo deve proseguire oltre il primo punto di ingresso nel Regno Unito, in Norvegia o in Turchia, Paesi che partecipano al regime di transito comune.

Prima di avviare il trasporto, occorre stabilire:

  • chi aprirà la procedura T1 o T2;
  • chi sarà il soggetto obbligato principale;
  • dove e quando verrà chiusa la procedura di transito.

Prova del trattamento preferenziale

Se il destinatario intende richiedere dazi doganali ridotti, la prova dell’origine deve essere predisposta prima della spedizione.

A seconda del caso, può trattarsi di:

  • una dichiarazione o attestazione di origine;
  • un certificato EUR.1;
  • un certificato A.TR.

Non tutti i prodotti possono beneficiare dell’origine preferenziale. Prima della partenza, consultate le regole previste dall’accordo applicabile e raccogliete le prove necessarie a dimostrare il rispetto delle condizioni richieste.

I documenti che il conducente deve avere con sé

In caso di controllo, il conducente deve poter accedere ai seguenti documenti:

  • CMR;
  • MRN o EAD;
  • documento di transito T1 o T2, quando previsto;
  • fattura commerciale;
  • distinta colli;
  • prova del trattamento preferenziale;
  • eventuali autorizzazioni di trasporto richieste.

È inoltre buona prassi conservare copie elettroniche dell’intero set documentale.

Merci soggette a requisiti aggiuntivi

Alcuni prodotti possono essere esportati solo dopo il rilascio di autorizzazioni o certificati specifici.

Tra i documenti più comuni rientrano:

  • certificati fitosanitari;
  • certificati veterinari;
  • certificati sanitari;
  • licenze di esportazione;
  • documenti relativi ai prodotti a duplice uso;
  • documentazione relativa alle sanzioni economiche.

Se la documentazione necessaria manca, la merce potrebbe non essere autorizzata a lasciare l’Unione europea.

Conferma dell’esportazione

Dopo l’uscita della merce dal territorio doganale dell’Unione europea, per il relativo MRN dovrebbe essere generato un messaggio elettronico di conferma dell’esportazione.

Questa conferma è importante anche per applicare l’aliquota IVA pari a zero alle esportazioni, quando il soggetto ne ha diritto.

Senza una prova dell’uscita, l’azienda potrebbe ricevere richieste di chiarimento dall’amministrazione fiscale e dover ricostruire nel dettaglio l’intera movimentazione.

Trasporti verso il Regno Unito via Francia: dal 20 aprile 2026 serve l’ELO

Dal 20 aprile 2026, i vettori che utilizzano collegamenti tra la Francia e il Regno Unito devono rispettare un ulteriore requisito previsto dal sistema Smart Border francese.

Ogni mezzo che viaggia su collegamenti RoRo, compresi quelli diretti a Calais, Dunkerque o al terminal Eurotunnel, deve disporre di un ELO, ovvero Enveloppe Logistique Obligatoire.

L’ELO non sostituisce la dichiarazione doganale. Si tratta di un contenitore logistico elettronico che riunisce i numeri di riferimento di una determinata spedizione e li collega a un unico codice a barre.

L’ELO può contenere:

  • l’MRN della dichiarazione di esportazione;
  • l’MRN della dichiarazione di importazione;
  • i numeri di riferimento del transito;
  • i numeri di riferimento delle dichiarazioni sommarie di entrata (ENS), quando richiesti;
  • i dati del veicolo;
  • le informazioni relative al carico.

Una volta creato l’ELO, il conducente riceve un codice a barre da presentare ai controlli presso il porto o il terminal Eurotunnel.

Chi deve creare l’ELO?

La normativa non attribuisce la responsabilità a un unico soggetto.

L’ELO può essere predisposto da:

  • spedizioniere;
  • vettore;
  • agenzia doganale;
  • importatore;
  • esportatore.

L’aspetto più importante è concordare in anticipo chi se ne occuperà, prima dell’avvio del trasporto.

In pratica, una spedizione tra la Francia e il Regno Unito richiede sia un GMR per la parte britannica sia un ELO per quella francese.

Checklist per i vettori diretti nel Regno Unito via Francia

Prima di accedere al porto o al terminal, verificate che:

  • la dichiarazione di esportazione abbia un MRN;
  • la dichiarazione di importazione sia stata predisposta;
  • la procedura di transito sia stata aperta, quando necessaria;
  • l’ENS sia stata presentata, quando richiesta;
  • l’ELO sia stato creato;
  • il conducente abbia il codice a barre dell’ELO;
  • sia stato predisposto il GMR richiesto sul versante britannico.

Gli errori più frequenti

I ritardi nelle esportazioni sono spesso dovuti a:

  • conducente privo dell’MRN;
  • dati diversi tra fattura e CMR;
  • utilizzo del documento preferenziale sbagliato, come A.TR., EUR.1 o una dichiarazione di origine;
  • codice CN errato;
  • formalità di importazione non predisposte prima dell’arrivo del mezzo;
  • procedura di transito non chiusa;
  • origine della merce indicata in modo errato;
  • certificati o autorizzazioni mancanti;
  • mancata creazione dell’ELO per le spedizioni via Francia.

In sintesi

Per esportare verso il Regno Unito, la Norvegia e la Turchia, la puntualità da sola non basta. Documenti completi e procedure doganali e di transito gestite correttamente sono altrettanto essenziali per evitare che la spedizione si blocchi lungo il percorso.

Chi organizza trasporti verso il Regno Unito via Francia deve includere anche l’ELO nella preparazione della spedizione. Si tratta di un adempimento necessario per completare le formalità di frontiera.

Una checklist interna da utilizzare prima di ogni spedizione aiuta a limitare gli errori, accelerare lo sdoganamento e ridurre i ritardi alla frontiera, con i relativi costi per il trasporto internazionale.

Informazioni sull’autrice

Dr Izabella Tymińska, esperta di dogane, diritto doganale e commercio internazionale. Fornisce consulenza sulla normativa doganale e sull’importazione e l’esportazione di beni e servizi, oltre a svolgere analisi finanziarie ed economiche dei contratti internazionali. Si occupa in particolare di casi complessi e atipici. Dopo una lunga esperienza professionale nell’amministrazione doganale, ha lavorato per aziende di logistica e spedizioni, anche come membro del consiglio di amministrazione. Tiene lezioni presso la War Studies University di Varsavia, nella Facoltà di gestione e comando dell’Istituto di logistica. Ha inoltre insegnato presso ALMAMER University di Varsavia, il College of Customs and Logistics e la University of Technology and Commerce. Ha conseguito titoli di studio in economia, logistica, relazioni internazionali, management ed economia della difesa.

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