Regolamento imballaggi: cosa cambia dal 12 agosto 2026 (in breve)
- Chi immette sul mercato UE merci imballate (non solo i produttori di imballaggi) dovrà rispettare i requisiti del nuovo Regolamento (UE) 2025/40.
- Le regole valgono per qualsiasi soggetto stabilito nell’UE che immetta sul mercato imballaggi provenienti da Paesi extra UE: cartoni, film, pallet e anche l’imballaggio primario dei prodotti.
- L’importatore deve assicurarsi che il produttore abbia svolto la valutazione di conformità, predisposto la documentazione tecnica e applicato le marcature richieste su tutti i livelli di imballaggio.
- Prima dello sdoganamento è opportuno verificare tipologia e materiali degli imballaggi, raccogliere la documentazione del fornitore e, quando l’imballaggio è a contatto con alimenti, confermare il rispetto dei nuovi limiti più severi sui PFAS.
- Se al momento dell’import mancano informazioni o documenti sugli imballaggi, potrebbe essere necessario fermare la vendita, spostare la merce in deposito oppure applicare un blocco interno alla commercializzazione.
Ritrovarsi senza documentazione dopo l’immissione in libera pratica può tradursi in un’esposizione amministrativa e commerciale significativa, soprattutto in settori come FMCG, e-commerce, alimentare ed elettronica.
Il regolamento, di per sé, non modifica la classificazione nella Nomenclatura Combinata, il valore in dogana o le regole di origine. Non introduce nemmeno una “dichiarazione imballaggi” separata da presentare insieme alla dichiarazione doganale. Tuttavia, il momento dell’importazione diventa più delicato: è qui che l’azienda deve sapere cosa sta importando, con quali imballi arriva la merce, da quale Paese extra UE proviene, chi è il fornitore e se quegli imballaggi possono essere immessi legalmente sul mercato UE.
Il punto è che gli obblighi non si limitano a progettazione e composizione: entrano in gioco requisiti di documentazione, identificazione e controllo, oltre a responsabilità legate alla responsabilità estesa del produttore.
Chi è “importatore” secondo le nuove regole?
Ai fini del regolamento, è importatore il soggetto stabilito nell’UE che immette sul mercato imballaggi originari di un Paese extra UE. Nella pratica, questo include anche chi importa prodotti già confezionati: l’imballaggio entra nel mercato UE insieme alla merce.
L’importatore può immettere sul mercato solo imballaggi conformi. Prima di farlo deve verificare che il produttore abbia completato la valutazione di conformità, redatto la documentazione tecnica, garantito le marcature richieste e fornito i documenti necessari. Se emergono elementi che fanno ritenere che l’imballaggio non rispetti il regolamento, non dovrebbe essere immesso sul mercato finché la non conformità non viene risolta.
Cosa verificare prima dello sdoganamento
Prima di completare le formalità doganali, è utile effettuare un primo controllo di conformità degli imballaggi per quella spedizione specifica. La verifica non riguarda solo il prodotto, ma ogni livello di imballaggio con cui la merce entra nell’Unione europea.
Gli aspetti principali da passare in rassegna sono:
- Tipologie di imballaggio presenti nella spedizione: distinguere imballaggio primario, secondario e da trasporto, imballaggi per e-commerce, pallet, film e fasciature, nastri, riempitivi, etichette e qualsiasi altro componente usato per proteggere, presentare o movimentare il prodotto.
- Materiali: l’importatore dovrebbe disporre dei dati sui materiali (carta, cartone, plastica, legno, metallo, vetro o soluzioni multimateriale). Queste informazioni servono per valutare riciclabilità, contenuto riciclato, marcature e obblighi di rendicontazione.
- Contatto con alimenti: dal 12 agosto 2026, gli imballaggi destinati al contatto alimentare che contengono PFAS in quantità pari o superiori ai limiti fissati dal regolamento non potranno essere immessi sul mercato. Chi importa alimenti, articoli per la ristorazione, contenitori, bicchieri e carta rivestita dovrebbe essere particolarmente rigoroso nel controllo della documentazione del fornitore.
- Documentazione del fornitore: almeno, vanno raccolte informazioni su composizione, peso e tipologia dell’imballaggio, conformità al regolamento, risultati di test o dichiarazioni sulle sostanze e, in ultima istanza, documentazione tecnica e dichiarazione di conformità.
Cosa tenere d’occhio durante lo sdoganamento
In fase di sdoganamento, il team doganale interno o lo spedizioniere/doganalista dovrebbe valutare se la spedizione presenta rischi di conformità legati al regolamento imballaggi. Non si tratta di sostituire le funzioni ambiente o compliance, ma di inserire un punto di controllo concreto nel passaggio dell’importazione.
In molte aziende la documentazione di importazione descrive la merce, ma è carente sugli imballaggi. Con l’entrata in applicazione del regolamento, questa impostazione potrebbe non essere più sufficiente. Meritano attenzione aggiuntiva gli imballaggi a contatto alimentare, le plastiche, i formati multimateriale, il packaging e-commerce, gli imballaggi da trasporto, quelli riutilizzabili e quelli che riportano claim ambientali come “riciclabile” o “biodegradabile”.
Se l’importatore non dispone di dati sufficienti sugli imballaggi, dovrebbe valutare di non immettere il prodotto sul mercato finché la documentazione non è completa. Prima della libera pratica, una soluzione può essere il deposito temporaneo o il ricorso a una procedura speciale. Se invece la merce è già stata svincolata, può essere più prudente applicare un blocco interno alla commercializzazione o sospendere le vendite, anziché far proseguire automaticamente la distribuzione.
La responsabilità dell’importatore non si chiude con la dichiarazione doganale
Per imballaggi importati e prodotti imballati, un momento decisivo è lo svincolo in libera pratica al termine della riforma doganale europea. Lo sdoganamento va considerato come il punto in cui l’azienda conferma di poter immettere legalmente sul mercato UE quel prodotto confezionato. Se la merce viene svincolata e solo successivamente emerge che l’imballaggio non è conforme, l’importatore può trovarsi esposto a rischi amministrativi, commerciali e organizzativi.
Arrivare impreparati rende più difficile dimostrare la conformità, fornire documenti agli ispettori, vendere il prodotto, lavorare con i distributori o rispettare gli obblighi legati alla responsabilità estesa del produttore. Il tema sarà particolarmente sensibile per beni di largo consumo, e-commerce, alimentare, cosmetica, chimica per la casa, elettronica, tessile e, in generale, per importazioni extra UE ad alto volume.
Entro quando bisogna essere pronti?
La scadenza è il 12 agosto 2026. Da quella data, ogni spedizione importata e svincolata in libera pratica dovrebbe essere verificata anche sotto il profilo della conformità degli imballaggi al regolamento. Alcuni requisiti più dettagliati (riciclabilità, marcature, contenuto riciclato e minimizzazione degli imballaggi) entreranno in gioco più avanti, ma entro quella data gli importatori dovrebbero già disporre di procedure operative, dati sugli imballaggi e della capacità di dimostrare la dovuta diligenza.
In sintesi
Il regolamento imballaggi non è solo una misura ambientale. Per gli importatori è soprattutto una sfida di processo, documentazione e compliance da integrare nelle attività di importazione. Il tempo per organizzarsi è limitato e arrivare tardi può avere conseguenze rilevanti, sia sul piano legale sia su quello operativo.









