Punti chiave
- Dal 1° al 15 settembre 2026 le imprese di autotrasporto possono presentare domanda per il credito d’imposta sul caro-gasolio.
- Il fondo disponibile ammonta a 386,2 milioni di euro e copre fino al 70% della maggiore spesa sostenuta tra marzo e agosto 2026.
- Il prezzo di riferimento per il calcolo del ristoro è pari a 1,39415 euro al litro al netto dell’Iva.
- La domanda va presentata sulla piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli utilizzando SPID o CIE.
- Il file delle fatture deve essere in formato XLSX, con importi al netto dell’Iva e corretta distinzione tra documenti CARB e NOCARB.
- Gli errori possono essere corretti solo entro il 15 settembre, cancellando l’istanza e presentandone una nuova.
- Il credito riconosciuto sarà utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
Da oggi il credito d’imposta sul caro-gasolio entra nella fase operativa. Dopo gli stanziamenti e la definizione delle regole, dal 1° settembre le imprese di autotrasporto possono presentare la richiesta di ristoro per la maggiore spesa sostenuta nell’acquisto di carburante tra marzo e agosto 2026.
La finestra resterà aperta fino alle 23:59 del 15 settembre sulla piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il quadro operativo è stato definito dal decreto direttoriale n. 301 del 28 agosto 2026.
Sul tavolo ci sono complessivamente 386,2 milioni di euro. Il beneficio viene riconosciuto sotto forma di credito d’imposta e può coprire al massimo il 70% della maggiore spesa rispetto al prezzo medio del gasolio registrato nel febbraio 2026.
Quanto vale il bonus gasolio
Il parametro di riferimento fissato per febbraio è pari a 1,39415 euro al litro al netto dell’Iva. Il credito non copre quindi il 70% dell’intera spesa per il carburante, ma soltanto una quota dell’extracosto sostenuto rispetto a questo livello.
Il calcolo viene effettuato dalla piattaforma sulla base dei litri dichiarati e della spesa ammissibile. Se l’ammontare complessivo dei crediti spettanti dovesse superare il plafond disponibile, gli importi potranno essere riparametrati.
Il fondo complessivo destinato alla misura ammonta a 386,2 milioni di euro.
Il periodo agevolato comprende gli acquisti effettuati dal 1° marzo al 31 agosto 2026. Per stabilire l’ammissibilità conta la data effettiva del rifornimento, non quella di emissione della fattura: una fattura emessa a settembre può quindi rientrare nella domanda se riguarda carburante acquistato in agosto. Al contrario, una fattura di marzo riferita a un rifornimento effettuato in febbraio resta esclusa.
Quali imprese possono presentare domanda
La misura interessa le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che svolgono le attività di trasporto previste dalla normativa e utilizzano i veicoli ammessi al beneficio.
Per il trasporto merci rientrano i veicoli di categoria N con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate, mentre per il trasporto persone sono interessati gli autobus delle categorie M2 e M3. I mezzi devono appartenere alle classi ambientali Euro V o Euro VI.
Per l’autotrasporto merci il beneficio riguarda il trasporto per conto terzi, mentre resta escluso il conto proprio. Nel calcolo possono rientrare anche gli acquisti di HVO destinati ai veicoli ammissibili.
Domanda solo online, con SPID o CIE
L’istanza deve essere inviata esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata all’indirizzo creditocarburantetrasporto.adm.gov.it.
L’accesso avviene con SPID o CIE del titolare della ditta individuale o del rappresentante legale. Dopo la registrazione dell’impresa è possibile incaricare un’altra persona della compilazione e della trasmissione della domanda, ma la delega deve essere attribuita a una persona fisica, identificata attraverso il codice fiscale.
È quindi possibile affidarsi anche a un’associazione di categoria, purché venga indicata la persona incaricata materialmente di accedere al sistema.
Il passaggio più delicato: il file delle fatture
La parte operativa che richiede maggiore attenzione riguarda il documento da allegare all’istanza. Le FAQ del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicano gran parte dei chiarimenti proprio alla sua compilazione.
Il file deve essere in formato XLSX, non XLS, e deve mantenere il nome originario con cui viene scaricato. Tutti gli importi devono essere riportati al netto dell’Iva.
Nella colonna C va indicato l’importo complessivo della fattura, mentre nella colonna D deve essere riportata soltanto la parte relativa al gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli ammessi al ristoro.
Questo significa, per esempio, che una fattura comprendente gasolio, AdBlue, benzina, pedaggi o altri servizi dovrà riportare nella colonna C il totale delle spese, mentre nella colonna D entrerà esclusivamente il gasolio agevolabile.
CARB e NOCARB: cosa cambia
Un altro punto centrale è la distinzione tra fatture CARB e NOCARB.
La dicitura CARB deve essere utilizzata quando la fattura riporta almeno una targa di un veicolo rifornito e ammesso al ristoro. NOCARB va invece indicato quando la fattura non contiene direttamente l’identificativo della targa.
Anche quando le targhe sono presenti soltanto in un allegato separato alla fattura, il documento deve essere trattato secondo le indicazioni previste per le fatture prive della targa nel documento principale.
Particolare attenzione serve anche per le cosiddette “targhe jolly”: la loro presenza non rende automaticamente inammissibile l’intera fattura, ma il carburante riferibile a veicoli non ammessi non può essere conteggiato nel credito.
Carte carburante e netting: attenzione ai dati
Regole specifiche valgono per gli acquisti effettuati attraverso contratti e carte di netting.
Quando la fattura non transita attraverso il Sistema di Interscambio, nel campo dedicato al riferimento della fattura deve essere utilizzato il numero del documento secondo le modalità indicate nelle FAQ. Se invece la fattura è transitata attraverso lo SDI, occorre utilizzare l’IdSdI della singola fattura reperibile nel relativo file metadati.
Un IdSdI errato o una classificazione CARB-NOCARB sbagliata può obbligare l’impresa a cancellare e ripresentare l’intera domanda. Nelle fatture con più voci di spesa resta fondamentale separare il totale del documento dalla sola quota di gasolio ammissibile.
Rifornimenti all’estero, cosa controllare
Il credito può interessare anche alcuni acquisti effettuati all’estero, ma la compilazione richiede ulteriori informazioni.
Le FAQ prevedono indicazioni specifiche per la partita Iva del fornitore, il codice del Paese e il riferimento della fattura. Gli zeri iniziali della partita Iva devono essere mantenuti, mentre alcuni caratteri speciali devono essere sostituiti secondo le istruzioni fornite dal MIT.
Per le operazioni di netting assume particolare rilievo il Paese del soggetto che emette la fattura e gestisce il servizio collegato alla carta, che può non coincidere con quello in cui il camion ha effettuato materialmente il rifornimento.
Le fatture riferite a un fornitore effettivo con partita Iva svizzera non rientrano nella procedura, mentre possono essere considerate quelle riconducibili a fornitori con partita Iva attribuita da uno Stato membro dell’Unione europea, nel rispetto delle altre condizioni previste.
Cisterna aziendale sì, gruppi frigoriferi no
Il carburante acquistato per una cisterna privata aziendale può rientrare nel beneficio, ma soltanto per la quota effettivamente utilizzata per la trazione dei mezzi ammessi. Se dalla stessa cisterna vengono riforniti anche veicoli esclusi dal credito, l’impresa deve scorporare i relativi quantitativi.
Resta invece fuori il gasolio consumato dai gruppi frigoriferi installati sui semirimorchi. La misura copre infatti il carburante destinato alla trazione dei veicoli, non quello utilizzato per alimentare apparecchiature ausiliarie.
Domanda sbagliata? Si può rifare, ma solo entro il 15 settembre
La piattaforma consente di correggere un’istanza già trasmessa, ma non modificandola direttamente. Se l’impresa si accorge, per esempio, di aver dimenticato una fattura o di avere inserito dati errati, deve cancellare la richiesta nella sezione “Gestione richiesta” e presentarne una nuova.
L’operazione è possibile soltanto durante il periodo di apertura della piattaforma. Dopo le 23:59 del 15 settembre non sarà più possibile cancellare, modificare o reinviare l’istanza.
La nuova domanda assumerà inoltre una nuova posizione nell’ordine cronologico degli invii. Le concessioni saranno infatti disposte attraverso uno o più decreti, seguendo l’ordine di trasmissione delle istanze e dopo le verifiche previste.
Come si utilizzerà il credito
Il ristoro non arriverà sul conto corrente sotto forma di bonifico. Una volta riconosciuto, il credito sarà reso disponibile nel cassetto fiscale dell’impresa, tra i crediti agevolativi, e potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 secondo le modalità previste.
Il bonus è distinto dall’ordinario rimborso delle accise sul gasolio commerciale e può essere cumulato con quest’ultimo, purché la somma complessiva degli aiuti non superi la spesa sostenuta per il carburante agevolabile.
Per le imprese, dunque, la priorità nelle prossime due settimane sarà soprattutto documentale: controllare fatture, litri, targhe, date dei rifornimenti e classificazione dei documenti prima dell’invio. Con una finestra di appena quindici giorni e la possibilità di correggere gli errori soltanto fino alla scadenza, la qualità dei dati diventa parte integrante dell’accesso al beneficio.









