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Cartello dei camion: la sentenza di Milano quantifica finalmente il danno

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Il Tribunale di Milano ha emesso la sua prima sentenza favorevole in una causa di risarcimento danni relativa al cartello dei camion, riconoscendo un indennizzo pari all’8% del prezzo di acquisto dei camion acquistati durante il periodo del cartello.

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La sentenza civile di primo grado, depositata l’11 gennaio 2026, riguarda le domande proposte da 14 imprese italiane di autotrasporto contro Iveco, Scania, DAF e MAN. Il caso rientra in un’azione collettiva più ampia avviata nel 2017 da CNA Fita, che rappresenta piccoli e medi operatori del trasporto stradale.

Sebbene la decisione possa ancora essere impugnata, si tratta della prima pronuncia di Milano a tradurre l’infrazione del cartello dei camion a livello UE in un risarcimento quantificato, e offre un punto di riferimento concreto per le azioni in corso e future in Italia.

Sovrapprezzo dell’8%, più l’effetto “residuo”

Il tribunale ha riconosciuto un sovrapprezzo dell’8% sul prezzo di acquisto di 141 camion medi e pesanti acquistati durante il periodo del cartello (1997–2011). Inoltre, ha riconosciuto un risarcimento del 4% per sei veicoli acquistati poco dopo la fine del cartello, riconoscendo il cosiddetto “effetto residuo”, in cui i prezzi distorti persistono oltre la fine formale dell’infrazione.

Sono stati riconosciuti anche rivalutazione e interessi, calcolati secondo i criteri indicati nella motivazione della sentenza.

A differenza di alcune precedenti decisioni italiane basate su un approccio meramente equitativo e forfettario, il tribunale di Milano ha fondato la propria valutazione su una consulenza tecnica d’ufficio (CTU). Pur avendo in definitiva corretto le conclusioni dell’esperto, i giudici hanno esplicitamente respinto una percentuale automatica o standardizzata e hanno giustificato i valori finali attraverso un esame critico delle evidenze economiche.

In termini europei, la percentuale dell’8% si colloca al di sopra dei livelli spesso riconosciuti tramite valutazioni puramente equitative in altre giurisdizioni, che frequentemente si attestano intorno al 5%, ma al di sotto di alcuni precedenti nazionali più elevati, come alcune pronunce precedenti nel Sud Italia o casi isolati in Spagna.

Principali questioni giuridiche affrontate

La sentenza affronta nel dettaglio diverse questioni ricorrenti nel contenzioso “follow-on” in materia di cartelli:

  • Effetto vincolante della decisione della Commissione europea: il tribunale ha confermato che la decisione UE di accertamento dell’infrazione è vincolante quanto all’esistenza del cartello, ma non automaticamente quanto al nesso di causalità o all’ammontare del danno, che devono comunque essere valutati dal giudice civile.
  • Direttiva sul risarcimento del danno antitrust: la presunzione legale di danno introdotta dalla direttiva è stata ritenuta non applicabile ratione temporis, poiché il cartello si è concluso ben prima del recepimento della direttiva nell’ordinamento italiano. Ciononostante, il tribunale ha fatto leva sul principio UE di effettività per evitare di imporre ai ricorrenti un onere della prova eccessivamente gravoso.
  • Eccezione di “passing-on”: sono state respinte le argomentazioni secondo cui le imprese di autotrasporto avrebbero trasferito il sovrapprezzo ai clienti, ponendo l’onere della prova in modo netto a carico dei convenuti.
  • Benefici fiscali: sono state respinte anche le tesi secondo cui le detrazioni fiscali avrebbero dovuto ridurre il danno risarcibile.

I giudici hanno fatto ampio riferimento alla giurisprudenza straniera, includendo decisioni di Spagna, Regno Unito e Germania, a testimonianza del carattere sempre più europeo del contenzioso sul cartello dei camion.

Portata limitata, implicazioni più ampie

Il caso di Milano riguarda solo 14 imprese, ma CNA Fita ha dichiarato che circa 3.000 operatori del trasporto sono coinvolti in azioni correlate sostenute dall’associazione. Secondo le comunicazioni di CNA, la sentenza si traduce in un risarcimento medio di circa 13.000 € per veicolo, interessi inclusi, anche se l’importo esatto dipende dai singoli prezzi di acquisto e dalle tempistiche.

La decisione non risolve il quadro italiano più ampio, che resta frammentato. Altre associazioni di autotrasporto hanno promosso azioni tramite procedimenti collettivi nei Paesi Bassi, mentre la Germania continua a ospitare centinaia di cause parallele, in particolare dinanzi al Tribunale regionale di Monaco.

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